ACCESSO CLASSE DI CONCORSO A018: CHIARIMENTI IN ORDINE AI TITOLI DI ACCESSO

Relativamente all’accesso alla classe di concorso A018, vi sono stati sempre pareri discordanti in ordine ai requisiti e che fanno riferimento al – DPR 19/2016, D.I. 9.7.2009, D.M. 92 del 23.2.2016, d.m.93 del 23.2.2016,  DM 259/17,  DM 39/98  e del DM 22/05 

Gli esami o CFU richiesti possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-laurea (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e tramite corsi singoli universitari.

I 24 CFU possono essere utili per il completamento dei requisiti necessari per l’accesso alle classi di concorso,  la nota MIUR 29999 del 25/10/2017 precisa infatti che: “Si segnala che, qualora coincidano, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di possesso di crediti in determinati SSD, per l’accesso alle classi concorsuali per l’insegnamento. Ovviamente, affinché gli esami contenuti nei 24 CFU siano considerati validi anche per l’accesso alla classe di concorso, occorre verificare la corrispondenza dei relativi settori disciplinari (SSD).

 I laureati Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e di 6 CFU per i semestrali. Qualora le università non rendano più disponibili esami con le denominazioni indicate, ovvero non trovino diretta equipollenza con un altro esame, potranno essere sostenuti i corrispondenti esami nei SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di nuovo ordinamento

Per l’accesso alla classe di concorso A-18 (Filosofia e Scienze umane), invero, vi sono state sempre incertezze circa il possesso degli esami necessari per accedere.

In particolare per le lauree magistrali e specialistiche viene richiesto il possesso dei seguenti esami e cfu:  “96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12”

Appare evidente, quindi, che occorre possedere: 

  • 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05
  • 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04
  • 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06
  • 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12

La situazione di poca chiarezza emerge soprattutto per quanto riguarda i CFU previsti nell’ambito filosofico (24 CFU tra M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05), questi possano essere conseguiti tutti nell’ambito di un unico settore disciplinare o di qualche settore disciplinare (es: M-FIL/01) oppure sia necessario coprire tutti gli ambiti indicati.

Tale incertezza si basa sul fatto che in alcuni casi si utilizza la virgola “,” come congiunzione mentre per altri settori viene utilizzata la congiunzione “o”.

Orbene, proprio la nota ministeriale prot. 1304 del 7 luglio 2006  afferma: “in assenza di altre indicazioni sul numero minimo di settori ai quali i suindicati crediti debbano fare riferimento, è da intendere che è possibile qualunque ripartizione fra i settori medesimi, purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al numero indicato come requisito minimo”.

Ad avvalorare tale conclusione è anche la  nota n. 4 presente nel sito del MIUR (http://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso) laddove si prevede che: “Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire  e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro”.

Pertanto, laddove le tabelle titoli indicano un numero totale di CFU da conseguire seguiti dai settori disciplinari (SSD) utili per l’accesso, separati da virgola, “e”, “o” è possibile qualsiasi ripartizione fra tutti i settori indicati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. In questo caso infatti non viene indicato un numero minimo di CFU richiesti per i vari settori indicati.

In definitiva, allora, il totale richiesto potrà essere conseguito:

  • in uno solo dei settori
  • in parte in un settore e in parte in un altro
  • in tutti i settori indicati

L’importante è il conseguimento del totale di CFU richiesti. Diverso è invece il caso in cui le tabelle titoli indicano un numero minimo di CFU da conseguire per ciascun settore. Ad esempio, con riferimento alla CDC A-19, per alcune lauree (LM-84, LS-93, LS-94, LS-97, LS-98) viene richiesto il possesso di almeno 36 crediti nel settore scientifico disciplinare M-FIL di cui 12 M-FIL/01, 12 M – FIL /02 o 03 o 04 o 05, 12 M-FIL /06

In questo caso, diversamente dal caso precedente, le tabelle indicano, non solo un numero di CFU complessivo da conseguire (36 CFU) ma anche una specifica ripartizione fra i settori indicati: 12 M-FIL/01, 12 M-FIL /02 o 03 o 04 o 05, 12 M-FIL/06

Pertanto è necessario conseguire i 36 CFU richiesti rispettando i vincoli indicati dalla tabella ministeriale.