Premettiamo che il provvedimento pubblicato in G.U. riguarda il D.L. 22 aprile 2023 n.44 pubblicatao in G.U. N.95 DEL 22 APRILE 2023.
Il predetto decreto legge è stato definitivamente approvato dal Senato e convertito in legge con pubblicazione nella G.U. del 21 giugno
Tale provvedimento non va confuso con l’ulteriore decreto P.A. bis approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno e che deve essere ancora convertito in legge.
Vediamo, qui, cosa contiene per la scuola il primo decreto P.A. del 22 aprile convertito in legge :
- L’articolo 5, comma 20-bis del testo modifica la procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Il Decreto prevede in particolare che, per le operazioni di mobilità dei DS dell’anno scolastico 2023 2024, sia resa disponibile la percentuale del 100% dei posti vacanti in ciascuna Regione. A decorrere dall’anno scolastico 2023 2024, potranno essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità di personale presso alcuni Enti e Associazioni.
- L’articolo 5, comma 20-ter del Decreto PA convertito in Legge prevede che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione, siano reintegrati a decorrere dal 1° settembre 2023 nel posto di lavoro. Il reintegro vale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- L’articolo 5 comma 21 ter, in merito agli ITS, recita quanto segue: ‘Sono temporaneamente accreditate fino a dicembre 2023 le fondazioni ITS per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023 (in precedenza 31 marzo 2023).
Per il 2023 le risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore (pari a circa 48 milioni di euro) possono essere utilizzate anche per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy’. - Il comma 20 lettera b dell’articolo 5 prevede quanto segue per i neoimmessi in ruolo scuola dell’infanzia e primaria: ‘Per l’anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni sull’anno di prova di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 59/17’.
- Confermate anche per il 2023/2024, le assunzioni da GPS prima fascia sostegno per i posti che residuano dopo le assunzioni effettuate da GAE e GM dei concorsi. Ovviamente alla procedura partecipano sia i docenti inclusi a pieno titolo in prima fascia GPS sostegno che coloro che sono iscritti negli elenchi aggiuntivi.
La procedura è così articolata: individuazione degli aventi diritto in rapporto ai posti disponibili, stipula del contratto a tempo determinato, percorso annuale di formazione e prova, colloquio finale dell’anno di prova con aggiunta di una lezione simulata dinanzi al Comitato di Valutazione integrato con un soggetto esterno. A seguito del superamento positivo del percorso è prevista trasformazione del contratto a TI con retrodatazione giuridica alla data di inizio del servizio. Il docente è confermato come titolare nella sede in cui ha svolto il contratto a TD e potrà chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o ricoprire incarichi a TD in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni di effettivo servizio.
Prevista anche la Call-veloce GPS: In sostanza se residuano posti da assegnare dopo le nomine effettuate dalla GPS sostegnom della provincia di riferimento sarà attivata una call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi di altre province. Questo consentirà a chi è inserito in prima
fascia sostegno a pieno titolo di poter fare istanza di assunzione per una o più province di un’altra regione (anche diversa da quella in cui si è inseriti). - Relativamente a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
Questi docenti possono stipulare contratti a TD, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle GPS. Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il rapporto di lavoro prosegue sino al termine della sua durata. Se interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è risolto. La procedura di assunzioni da GPS 1 fascia non si applica ai docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento. Nel caso in cui sopravvenga il riconoscimento del titolo estero, il docente che fosse collocato in posizione utile per partecipare alla procedura nel 2023/2024 potrà essere assunto nell’a.s. successivo. - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvarrà del CIMEA- Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche- per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero. Tale procedura
- Fino al 31 dicembre 2024, quindi sia per il corrente TFA VIII CICLO CHE PER IL PROSSIMO – IX ciclo- del TFA sostegno-, potranno accedere
beneficiando di una quota di riserva i docenti assunti a tempo determinato o indeterminato che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento. - I vincoli previsti all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 si applicheranno a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato dall’a.s. 2023/2024. Quindi, in sostanza, con tale norma si prevede che dopo il superamento del test finale e la valutazione positiva dell’anno di formazione e prova il docente sia cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto e sia confermato in ruolo presso la
stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è quindi tenuto a rimanere nella medesima istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Fanno eccezione i casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.