Per dare esito a numerosi quesiti che ci sono stati sottoposti relativamente alle conseguenze che derivano al personale docente immesso in ruolo dal 1.9.2023 CIRCA IL DEPENNAMENTO DALLE ALTRE GRADUATORIE IN CUI EVENTUALMENTE SI E’ PRESENTI, SI CHIARICHE CHE:
Conclusa la procedura di immissioni in ruolo 2023/24, resta ancora da espletare quella straordinaria relativa alle assunzioni su posto di sostegno da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi nelle province di inclusione o in altra provincia con la mini call veloce, sono ricorrenti le domande dei docenti assunti nei giorni scorsi sulla decadenza dalle altre graduatorie finalizzate alle immissione in ruolo in cui essi sono presenti ma da cui quest’anno non sono stati convocati.
Per rispondere a detta domanda occorre far riferimento all’art. 13 comma 5 d.lgs 59/2017, ripristinata da quest’anno dal Decreto Legge P.A del 22.4.2023 n. 44 convertito in legge 21.6.2023 n.74
In base a tale norma dall’a.s. 2023/24 in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente cui è stata conferita nomina in ruolo con decorrenza 1.9.2023, è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova
Ciò detto, appare evidente che i docenti assunti l’1/9/2022 e a che otterranno la conferma in ruolo con decorrenza 1/9/2023 non sono soggetti a tale normativa, in quanto la cancellazione riguarderà i neoassunti l’1/9/2023.
Alla luce di tale precisazione dobbiamo affermare che :
• i docenti immessi in ruolo l’1/9/2022 che hanno rinviato l’anno di prova all’anno scolastico 2023/24, non devono essere cancellati da nessuna graduatoria (comprese le GPS) in cui eventualmente sono inseriti e possono partecipare alle immissioni in ruolo o alle supplenze art. 36 CCNL/2007 per l’a.s. 2023/24;
• i docenti immessi in ruolo l’1/9/2022 che hanno già sostenuto il colloquio finale entro il 31/8/2023 non devono altresì essere cancellati da nessuna graduatoria (comprese le GPS) in cui eventualmente sono inseriti e possono partecipare alle immissioni in ruolo o alle supplenze art. 36 CCNL/2007 per l’a.s. 2023/24.
Anche i docenti assunti da straordinario bis o da GPS I fascia l’1/9/2022 che hanno superato l’anno di prova entro il 31/8/2023, e confermati in ruolo l’1/9/2023, potranno aspirare ad una nuova immissione in ruolo da graduatorie dove sono utilmente collocati oppure ricorrere all’art. 36 CCNL/2007.
Si evidenzia anche che il docente assunto in ruolo 1.9.2023, tenuto a svolgere l’anno di prova, non può fruire dell’articolo 36 del CCNL 2007, ossia accettare incarichi a tempo determinato al 30 giugno e al 31 agosto 2023. Il predetto docente può accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto SOLO per altre classi di concorso o per altri gradi di istruzione (attenzione nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo), mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.
In pratica:
- il docente titolare di scuola dell’infanzia non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- il docente titolare di scuola primaria non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- il docente titolare di scuola secondaria di I grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno;
- il docente titolare di scuola secondaria di II grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di
II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
Il docente neo immesso in ruolo 23/24 solo alla conferma in ruolo e cioè dal’ 1.9.2024 è cancellato da tutte le graduatorie di merito (senza alcuna eccezione quindi anche da quelle del concorso ordinario) , ad esaurimento, e dalle graduatorie di istituto.
Quindi il prossimo luglio 2024 non avendo ancora ottenuta la conferma in ruolo, i docenti neo immessi in ruolo potranno ancora partecipare all’ immissione in ruolo per altra graduatoria .
Per quanto attiene al vincolo di permanenza nella scuola assegnata si evidenzia che:
Per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Il vincolo, dunque, si applica ai docenti di tutti i gradi di istruzione immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24 ed è quello contenuto nell’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, in base al quale:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Quindi, l’ articolo 36 RIMANDA all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che, a seguito alla modifica apportata dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, relativa al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, laddove prevede che, durante gli anni di vincolo, il docente può comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e può accettare supplenze per l’intero anno scolastico (30/06 e 31/08) per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
E’ bene anche precisare che SUSSISTE L’OBBLIGO DI PERMANENZA NELLA SEDE ASSEGNATA PER I DOCENTI ASSUNTI DA GPS 1 FASCIA SOSTEGNO. Infatti, il Decreto PA ha previsto, limitatamente ai nominati da GPS I fascia a decorrere dal 2023/2024, un vincolo triennale che vieta agli interessati non solo di presentare domanda di trasferimento/passaggio di cattedra e ruolo, ma anche di assegnazione provvisoria (provinciale e interprovinciale) e di ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato.
Sul discorso dei vincoli, poi, occorrerà tener conto di quanto verrà stabilito nel nuovo CCNI relativo alle operazioni di trasferimento per il personale scolastico, atteso che l’ipotesi di accordo contrattuale per gli anni 2019/2021 all’art. 30 stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge;
Con l’indicazione del DL 73/2021 si richiama il vincolo oggi delineato nel CCNI sulla mobilità come blocco sui trasferimenti interprovinciali su qualsiasi sede espressa.
Con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti
L’ipotesi di Contratto firmata prevede che il contratto integrativo sulla mobilità potrebbe individuare altre deroghe per quanto riguarda i vincoli triennali per i trasferimenti interprovinciali.
Le deroghe andrebbero a tutelare alcune categorie individuate nell’art. 36 dell’Ipotesi di Contratto
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”
Il vincolo triennale di permanenza nella sede di assunzione rientra fra le materie oggetto di accordo contrattuale per cui è possibile che vengano recepite le deroghe già individuate per sovrannumero, esubero, disabilità o assistenza. Infatti, vengono introdotte due nuove deroghe, per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver, che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.
Tale disposizione contrattuale dovrà essere però disciplinata, come detto, nel prossimo Contratto relativo alla mobilità per l’a.s. 2024/2025.
A maggior chiarimento si fornisce il seguente riepilogo per coloro che rinunciano al ruolo in base alle graduatorie di inserimento:
DOCENTE CHE HA RINUNCIATO O RINUNCIA ALLA NOMINA CONFERITA DA 𝐆𝐀𝐄 𝐎 𝐆𝐌 (TUTTI I TIPI DI PROCEDURE CONCORSUALI)
- Potrà partecpare per ottenere eventuale incarico finalizzato al ruolo da GPS Sostegno (prima fascia ed elenchi aggiuntivi).
- Potrà partecipare sia alla Call Veloce che alla MINI CALL VELOCE SOSTEGNO
- Resta in GAE O GPS per ottenere nomina annuale ovvero supplenze temporanee da graduatorie di istituto
DOCENTE CHE HA RINUNCIATO O 𝐑𝐈𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀 NOMINA ANNUALE 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐙𝐙𝐀𝐓A 𝐀𝐋 𝐑𝐔𝐎𝐋𝐎 𝐃𝐀 𝐆𝐏𝐒 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐆𝐍𝐎 (𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚 𝐞 degli elenchi 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐢𝐯𝐢)
- Potrà ottenere immissione in ruolo per scorrimento GAE/GM (concorsi ordinari o straordinari).
- Non può produrre domanda per la mini call veloce GPS Sostegno.
- Non partecipa per il conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE/GPS nè alle supplenze da G.I.
DOCENTE CHE NON PRESENTA DOMANDA PER PARTECIPARE ALL’EVENNTUALE NOMINA DA G𝐏𝐒 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐆𝐍𝐎 (𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐝 𝐞𝐥𝐞𝐧𝐜𝐡𝐢 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐢𝐯𝐢)
- Può ottenere immissione in ruolo per scorrimento GAE/GM (concorsi ordinari o straordinari).
- Non può produrre domanda per la mini call veloce GPS Sostegno.
- È possibile partecipare al conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE/GPS.
- È possibile partecipare al conferimento delle supplenze brevi da Graduatorie d’istituto.
DOCENTE CHE PRODUCE DOMANDA PER GPS SOSTEGNO ED ESPRIME TUTTE LE PREFERENZE PER LE SEDI DISPONIBILI MA NON OTTIENE NOMINA
- Può partecipare per ottenere ruolo da GAE/GM (concorsi ordinari o straordinari), se incluso in graduatorie
- Può produrre domanda per la mini call veloce GPS Sostegno.
- Può ottenere supplenze da GAE/GPS e supplenze da G.I.
DOCENTE CHE PRODUCE DOMANDA PER GPS SOSTEGNO MA NON ESPRIME 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐄 𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐙𝐄 𝐄𝐒𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒𝐄
- Partecipare al conferimento di altro ruolo per scorrimento GAE/GM (concorsi ordinari o straordinari).
- Non può partecipare alla mini call veloce GPS Sostegno.
- Partecipa al conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE/GPS e suplenze da G.I.
DOCENTE CHE RINUNCIA ALLA SUPPLENZA ANNUALE 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐙𝐙𝐀𝐓S 𝐀𝐋 𝐑𝐔𝐎𝐋𝐎 𝐃𝐀 𝐌𝐈𝐍𝐈 𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐕𝐄𝐋𝐎𝐂𝐄 𝐆𝐏𝐒 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐆𝐍𝐎
- Partecipa al conferimento di altro ruolo per scorrimento GAE/GM (concorsi ordinari o straordinari).
- Non può partecipare al conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE/GPS nè alla supplenze da G.I.