L’Università di Foggia ha provveduto a pubblicare l’elenco degli ammessi alla prova orale per la scuola dell’infanzia e primaria. Nei prossimi giorni, ci auguriamo, verranno pubblicati gli esiti della scuola secondaria di primo e secondo grado
I candidati che supereranno anche la prova orale saranno inseriti nella GRADUATORIA DI MERITO PER L’ACCESSO DIRETTO AL CORSO DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SOSTEGNO. I candidati, utilmente collocati in graduatoria ma che non rientrano nel novero dei posti messi a bando, sono dichiarati idonei e parteciparanno di diritto, senza sostenere prove, al CORSO DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO che si terrà nell’a.a. 2024/2025.
Ricordiamo che per l’Università di Foggia, sono stati autorizzati per l’a.a. 2023/2024 i seguenti posti:
INFANZIA 100
PRIMARIA 150
SECONDIARIA DI PRIMO GRADO 400
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 550
- Precisiamo., anche che con il D.M. 92/2019, come modificato dal Decreto-Interministeriale n. 90 del 7/08/2020, è stato previsto l’esonero dalla preselettiva per i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura
- Il Decreto legge n. 36/2022, così come convertito nella Legge 79/2022, ha previsto, poi, che, fino al termine del periodo transitorio (quindi fino al 31 dicembre 2024), possano accedere direttamente alla prova scritta\pratica coloro che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.
- La nota ministeriale prot. 10328 del 9 giugno 2023 ha chiarito che per i “riservisti 3 su 5” deve essere valutato il servizio di sostegno prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola in quanto non è stato previsto diversamente, pertanto può essere valutato il servizio prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola, mentre per i candidati con 3 anni su 10 di servizio sul sostegno deve essere valutato ESCLUSIVAMENTE il servizio di sostegno prestato sul medesimo ordine e grado di scuola per cui il candidato si iscrive alla selezione per il corso di specializzazione come previsto dalla normativa di riferimento.
- La riserva di posti è quindi prevista per chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni mentre non opera a favore di chi ha i 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 10.
Con la nota prot. 10328 del 9 giugno 2023 è stato chiarito che:
- Per annualità di servizio si considera il servizio prestato per almeno 180 giorni di servizio (anche non continuativo) o servizio ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- Sia per i “riservisti 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/23.
- Gli atenei dovranno predisporre un’unica graduatoria (comprensiva di tutti i candidati che hanno superato le prove) in cui i riservisti con 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 saranno appositamente evidenziati.
- Qualora un “riservista 3 su 5” classificato al di fuori dei posti riservati (cioè arrivato oltre il 35% dei posti riservati) si qualificasse nei posti disponibili per merito, sarà ammesso comunque al corso. Infatti la riserva va intesa come “limite minimo” di candidati triennalisti e non come “tetto massimo”.
- La graduatoria viene formata assegnando: massimo 30 alla alla prova scritta, massimo 30 punti alla prova orale e massimo 10 punti ai titoli
COME FUNZIONA LA RISERVA DI POSTI?
La riserva dei posti significa che le graduatorie di merito predisposte dagli atenei dovranno includere, per almeno il 35% dei posti banditi da ciascun ateneo (per ciascun grado\ordine di scuola), candidati che siano in possesso dei 3 anni di servizio su sostegno prestati negli ultimi 5 anni.
Quindi, fra tutti i candidati che supereranno le varie prove (preselettiva per i candidati che non sono esonerati, scritta e orale), la graduatoria sarà predisposta assicurando la presenza, per almeno il 35% dei posti banditi, dei candidati con 3 anni di servizio. Evidentemente, qualora non vi siano candidati con tali requisiti che abbiano superato le prove di accesso o siano presenti in misura minore rispetto al 35% dei posti, i posti residui saranno attribuiti in ordine di punteggio.
La redazione di una graduatoria unica è in linea con quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 694/2023. Qualora un “riservatario” dovesse essere collocato – in base al punteggio conseguito – in posizione utile nella graduatoria, dovrà essere computato nella quota dei posti destinati ai “riservatari”.
Si ricordi inoltre che secondo il DM 92/2019 modificato dal Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 in caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
nota-mur-prot-10328-del-9-giugno-2023