NOMINE ANNUALI SECONDO TURNO DI NOMINA O SUCCESSIVE PER I DOCENTI CHE NON HANNO INDICATO GLI SPEZZONI MA SOLO POSTI AD ORARIO INTERO

Alcuni docenti iscritti in GPS ci hanno formulato quesito in ordine al fatto che nella domanda di scelta delle cosiddette “150 scuole” non hanno riportato la volontà di essere disponibili ad ottenere anche spezzoni motivo per cui  l’ultimo nominato ha ottenuto (pur con punteggio inferiore) uno spezzone non indicato nella domanda dall’interessato.

Tali docenti, in particolare, si chiedono se, nei successivi turni di nomina conservano il diritto ad ottenere supplenza laddove si rendono liberi posti a orario intero, regolarmente richiesti nella domanda

Facciamo un esempio per meglio chiarire

Un candidato inserito nella graduatoria A045 al posto 130 con punti 90 ha inserito la preferenza di supplenza fino al termine delle attività didattiche, senza considerare gli spezzoni orari.

L’algoritmo, nella elaborazione delle supplenze, ha conferito incarico sulla A045  sino al  punteggio 88 – posto 120 su posto intero   e al punteggio 60 – posto 140  per gli spezzoni.

Al successivo turno di nomina che succede ?

Premettiamo: Lo spezzone orario rappresenta una tipologia di contratto che non può essere considerato come motivo di rinuncia alla nomina. 

Nel nostro esempio, pertanto, se l’algoritmo ha superato l’aspirante in merito alla sua posizione sugli spezzoni, il candidato, a nostro avviso,  dovrà e potrà ancora partecipare alle supplenze al 30 giugno e 31 agosto nei successivi turni di nomina, per cui l’algoritmo deve riprendere le nomine su posto intero dal posto 121 con punti 87 (per diritto di graduatoria) 

In sostanza, nel caso in esame di nuovo turno di nomina, il sistema dovrebbe partire dalla posizione successiva a quella con punteggio 88 per le supplenze annuali. L’algoritmo, quindi, non tornerà indietro (cosa non contemplata dalla O.M.) ma riprenderà dalla posizione in cui si era fermato nella nomina sui posti interi

Laddove ciò non dovesse verificarsi,  vi è  una doppia tipologia di tutela legale.

Infatti, :

  • si potrà presentare ricorso al TAR locale per domandare “con estrema urgenza” la sospensione del “bollettino contenente i nominativi dei soggetti destinatari delle proposte di contratto a tempo determinato”, nella parte in cui sono stati saltati – ergo esclusi ai fini del conferimento dell’incarico – gli aspiranti richiedenti supplenze “sul posto intero”, per la semplice circostanza di non aver domandato, costoro, spezzoni di cattedra, vedendo per questo assegnare gli incarichi a colleghi con punteggio inferiore.
  • si potrà ricorrere alla Magistratura del Lavoro per domandare, alla luce dell’errata estromissione dal conferimento d’incarico su posto intero “successivamente reso disponibile”, il recupero del punteggio e delle spettanze economiche riferite al contratto che doveva essere stipulato dalla parte interessata.

In ogni caso, alla luce di quanto sancito dalla Corte di Cassazione ( Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123), in alternativa sarà possibile  (soluzione preferibile) ricorrere direttamente alla Magistratura del Lavoro per ottenere il diritto all’incarico su posto intero rilevando l’illegittimità del depennamento dalla graduatoria degli aventi diritto alla supplenza per il semplice fatto di non aver indicato una tipologia di posto quale lo spezzone orario. 

Il ricorso “de quo” si fonda sulla “violazione del principio meritocratico”, in ragione di un’errata interpretazione da parte dell’UST (che ha utilizzato l’algoritmo) della normativa ministeriale che, nel consentire lo scorrimento sulle disponibilità sopravvenute (sui posti interi), ai fini dei conferimenti d’incarico, autorizzerebbe il “salto” di quanti, per aver richiesto i soli posti interi e non anche gli spezzoni, risulterebbero “rinunciatari in merito alle nuove disponibilità