FLP SCUOLA FOGGIA: NOTIZIE UITILI

NOTIZIE UTILI

Smart working: cosa cambia dal primo di ottobre?

Per lo smart working si avvicina una nuova scadenza: quella del 30 settembre. Dal 1° di ottobre la disposizione che prevede il diritto di lavorare in smart working per i soggetti “super fragili “, sia nel settore pubblico che privato, cesserà i suoi effetti.

Solo per il settore privato, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023 la disciplina di favore riservata ai genitori con figli di età inferiore ai 14 anni e ai lavoratori “fragili “.

Attualmente, vista la difficoltà a reperire le risorse necessarie (tra i 30 e i 50 milioni per una platea di 800mila lavoratori), la via della proroga sembra una strada difficilmente percorribile salvo un aggravamento del quadro epidemiologico.

INPS: incentivo al posticipo del pensionamento per chi ha i requisiti per la pensione anticipata

L’INPS, con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, fornisce le istruzioni operative e contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, previsto dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di Bilancio per l’anno 2023).

I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile
per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto attuativo).

Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, tenendo conto della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della norma in esame, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
• il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico dellavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
• gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Cassazione: assoluzione da reato e licenziamento illegittimo

Con ordinanza n. 26042 del 7 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che pur in assenza dei requisiti in materia di efficacia nel giudizio civile del giudizio assolutorio penale, mancando una norma di chiusura sulla tassativa tipologia dei mezzi di prova, il giudice può tenere conto della assoluzione avvenuta in sede penale per il fatto rientrante nella contestazione disciplinare come prova atipica da utilizzare nel proprio convincimento, se ed in quanto non smentita dal raffronto critico (Cass. n. 9507/2023), ai fini della condotta del lavoratore e della prova della giusta causa del licenziamento.