La Corte costituzionale ha deciso i ricorsi delle Regioni Toscana, EmiliaRomagna e Puglia, che hanno impugnato, lamentandone l’incidenza sul dimensionamento della rete scolastica di competenza delle regioni, varie disposizioni della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relative al procedimento di definizione e distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome anche in riferimento alla diminuzione degli alunni in conseguenza del calo demografico.
La sentenza non è ancora stata depositata ma l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte rende noto che i ricorsi sono stati rigettati in quanto, pur realizzandosi una interferenza con la competenza regionale concorrente nella materia della istruzione, restano prevalenti le competenze statali riguardanti l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato.
Del resto, sottolinea l’ufficio stampa, la normativa statale non richiede alle regioni la chiusura di plessi scolastici quale conseguenza della determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici.
In relazione alla impugnazione regionale che chiedeva l’introduzione di una intesa al fine del riparto delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 558, della stessa legge, la Corte ha invece dichiarato la illegittimità costituzionale della norma nella sola parte in cui non prevede l’acquisizione di un parere da parte della Conferenza unificata.
Insomma, come si temeva la Corte ha deciso che l’operato del Governo non contrasta con le competenze regionali in materia di determinazione dell’offerta formativa nel proprio territorio, in quanto, sostiene la Corte, prevale la competenza statale in materia di organizzazione del sistema scolastico nazionale. . Evidentemente, la Corte non ha voluto entrare nel merito della questione che è sicuramente rappresentata dalla ingerenza statale in materia di presenza di scuole autonome nel territorio regionale; una disciplina nazionale che non differenzia la diversa situazione del territorio nazionale condizionato da tassi di dispersione scolastica diversificati, della morfologia del territorio, del disagio socio-economico, tutti elementi che richiedono la presenza diversa di scuole autonome “normo dimensionate” e non di scuole autonome “iper dimensionate” che perdono il contatto con il territorio assegnato e non riescono ad essere punto di riferimento per la comunità non solo scolastica ma anche della stessa popolazione. A noi sembra più una decisione “pilatesca” in attesa del disegno di legge presente in Parlamento sull’autonomia differenziata.