Per l’infortunio sul lavoro è responsabile anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se omette di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, non informando i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo di una determinata attrezzatura.
Nel caso di grave infortunio sul lavoro, che – come nel caso di specie – ha portato al decesso di un operatore (nel caso, un magazziniere), si può palesare anche la responsabilità del RLS (rappresentante per la sicurezza dei lavoratori).
Lo afferma la Corte di Cassazione in una recente sentenza, la n.38914/2023 del 25 settembre, che ha suscitato una marea di polemiche sul nesso di responsabilità che gli ermellini configurano in capo al RLS in virtù dei dettami dell’art.50 del Testo Unico 81/2008.