L’UTILIZZO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO: ANCORA COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI DA PARTE DELLE SCUOLE

Ancora una volta ci troviamo ad affrontare l’annosa questione relativa al delicato ruolo svolto dal docente di sostegno nell’ambito scolastico.

Ribadire che il docente di sostegno è il garante del progetto di integrazione degli alunni con disabilità ci pare superfluo come altrettanto superfluo ci pare affermare che lo stesso docente, quale contitolare della classe, partecipa in tutte le attività didattiche della stessa classe interagendo con gli altri colleghi nel processo di apprendimento-insegnamento.

Ciò detto, è  certamente condiviso e condivisibile,  che non è assolutamente accettabile il comportamento di taluni dirigenti scolastici in ordine all’impiego degli stessi docenti di sostegno “quali docenti tuttofare” da impiegare essenzialmente anche per supplire i colleghi assenti.

Ora, nei casi in cui, in presenza dell’alunno disabile, si ricorra all’utilizzo del docente per sostituire il collega assente, appare di tutto evidenza che si sta ponendo in essere un comportamento grave ed improprio che va a ledere il diritto allo studio dello studente disabile.

In sostanza, come detto, oltre che a ledere il diritto allo studio dell’alunno disabile il docente stesso viene leso nella sua professionalità tanto che, in molti casi, assume la connotazione “professionale” di “docente tappabuchi”- 

Ai docenti che spesso sono utilizzati in tale fattispecie di compiti di sostituzione consigliamo di evidenziare al dirigente “di turno”  che la circolare  ministeriale n.4274 del 4 agosto 2009  “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”,  in maniera precisa e categorica stabilisce che  “L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

Lo stesso Ministero, anche con la nota ministeriale prot. n. 9839/2010,  indica di non ricorrere all’uso del docente di sostegno per supplire i colleghi assenti, salvo in casi di estrema eccezionalità: in molte scuole, invece, questa prassi è la normalità. 

La C.M. n. 9839/2010, come sopra detto, è abbastanza chiara in materia, infatti viene ribadito di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Ciò evidenziato, in estrema ratio, si potrebbe procedere ad utilizzare il docente di sostegno, il cui alunno disabile sia assente, per la  sostituzione dell’insegnante curriculare della classe solo nei casi in cui vi sia contemporanea assenza dell’alunno disabile e del docente curriculare della classe.

Caso  diverso è la situazione in cui il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posto di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate,  si trovi a non poter svolgere il servizio di integrazione. In questo caso, il  dirigente scolastico utilizzerà il docente di sostegno preferibilmente all’interno delle medesime classi e in subordine nell’ambito della stessa istituzione scolastica, in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti all’interno del Piano annuale delle attività dell’istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo professionale e non certamente come “supplente tappabuchi”.

Si invitano, pertanto, i docenti di sostegno, utilizzati per supplenze “tappabuchi” a rappresentarci tali situazioni al fine di attivare le opportune iniziative legali.