Molte volte siamo dovuti intervenire presso le istituzioni scolastiche per tutela il diritto del personale docente supplente al pagamento del sabato/domenica ovvero al proseguimento del conferimento della nomina mediante l’istituto della proroga
Purtroppo, dobbiamo constatare come ci siano ancora dubbi e interpretazioni diverse nel nostro territorio (in mancanza ormai di una attività di consulenza ed assistenza per assicurare uniformativà di applicazione delle norme da parte del sempre più assente ruolo della Direzione Generale dell’USR PUGLIA)
Ciò rilevato, intendiamo precisare quanto appresso relativamente alla problematica di cui ci stiamo occupando
Prima di tutto, dobbiamo far presente che le due fattispecie (pagamento giorni festivi e proroga della supplenza) sono oggetto di due distinti interventi normativi.
- La proroga contrattuale spetta nel caso in cui il titolare, dopo un primo periodo di assenza, faccia seguire un secondo periodo di assenza (anche per diverso motivo) senza soluzione di continuità oppure interrotto dal giorno festivo e\o dal giorno libero
- La seconda fattispecie si riferisce all’ipotesi in cui il dipendente sia in servizio su una supplenza su orario intero (non quindi uno spezzone), abbia completato l’intero l’orario settimanale ordinario.
Occupiamoci del diritto alla proroga del contratto.
La circolare supplenze 2022/2023 (Nota 28597 del 29 luglio 2022) all’art. 4 stabilisce che :Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
In definitiva, la circolare riprende quanto contenuta nella OM 112/2022 art. 13 comma 11, ove è testualmente riportato che “Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Pertanto, allo scopo di assicurare la continuità didattica, qualora a una prima assenza del titolare ne segua un’altra anche per motivo differente, senza che tra le due assenze vi sia interruzione di continuità, la supplenza deve essere prorogata nei riguardi dello stesso supplente già in servizio. Lo stesso principio si applica anche quando le due assenze siano intervallate esclusivamente dal giorno festivo (es. la domenica) o dal giorno libero del dipendente assente oppure da entrambi.
La proroga decorrerà dal giorno successivo a quello successivo di scadenza del contratto, anche qualora vi siano nel mezzo il giorno festivo o il giorno libero. Il diritto alla proroga del contratto opera anche nel caso in cui cambi la tipologia dell’assenza del titolare in quanto ciò che rileva è unicamente la continuità dell’assenza del titolare.
La proroga contrattuale opera sia nel caso di cattedra completa sia nel caso di cattedra a orario ridotto. Tale diritto infatti è indipendente dall’orario settimanale costitutivo della supplenza (es. il contratto settimanale può essere anche di un numero di ore inferiore rispetto a quello ordinario previsto per i docenti e per il personale ATA).
FACCIAMO UN ESEMPIO
Al prof. Rossi viene conferita una supplenza per l’assenza dal servizio del prof. Bianchi dal 8 gennaio 2024 (lunedì) al giorno 26 gennaio 2024 (venerdì) per congedo parentale. Sabato 27 Gennaio è il giorno libero del prof. Bianchi titolare della scuola e domenica 28 gennaio è un giorno festivo.
Il prof. Bianchi, continua nell’assenza dal 29 gennaio 2024 (lunedì) al 2 febbraio 2024 per motivi di saluti.
In tal caso, la supplenza inizialmente conferita al docente Rossi dall’ 8 gennaio gennaio al 26 gennaio deve essere prorogata già a partire da giorno 27 gennaio fino a giorno 2 febbraio 2024.
Occupiamoci ora del diritto al pagamento del Sabato e del giorno festivo della Domenuca ove l’assenza del docente titolare non si rinnovi
Quanto detto in precedenza non deve essere confuso con un’altra norma prevista dall’art. 40 comma 3 ultimo periodo del CNNL Scuola 2007 e all’art. 60 CCNL per il personale ATA. La stessa norma è richiamata anche dall’annuale circolare supplenze. Nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.
Il punto è ribadito anche dalla Circolare Supplenze 2022\2023: Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenicaai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.
Diversamente dal caso precedente quì siamo di fronte all’ipotesi in cui il titolare si sia assentato semplicemente dal lun al ven (o dal lun al sab nel caso di settimana lunga) senza poi riassentarsi il lunedì. Non può dunque trovare applicazione la norma relativa alla proroga contrattuale.
Tuttavia, al supplente spetta comunque il pagamento del sabato e della domenica se ha completato l’intero orario settimanale previsto per quell’ordine di scuola (18 ore nella scuola secondaria, 24 ore nella scuola primaria, 25 nella scuola dell’infanzia e 36 per il personale ATA), quindi nel caso in cui abbia svolto servizio sull’intero orario nell’arco della settimana.
Secondo l’ARAN la formulazione dell’art. 40, comma 3, del CCNL 24/07/2003* del comparto scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione.
Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva delle domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa
Pertanto se il supplente ha prestato servizio per l’intera settimana (dal lunedì al venerdì) e per l’intero orario di lavoro previsto (non spezzoni o part-time), avrà diritto non solo alla remunerazione della domenica ma anche del sabato (se questo è giorno di chiusura della scuola, nel caso di settimana corta, o se questo è il suo giorno libero). Il contratto del supplente dovrà avere conclusione la domenica (e non il venerdì).
Ed è questo il caso dell’ESEMPIO SOPRA RIPORTATO.
AL DOCENTE ROSSI, spetta PROROGA SUPPLENZA PER IL PRIMO PERIODO DI ASSENZA DEL DOCENTE BIANCHI (CON PAGAMENTO ANCHE SABATO E DOMENICA) MENTRE PER IL SECONDO PERIODO, AVENDO SVOLTO IL PROF. ROSSI L’INTERO ORARIO LAVORATIVO E TENUTO CONTO CHE IL PROF. BIANCHI IL 5 FEBBRAIO RIENTRA (IPOTETICAMENTE) IN SERVIZIO, SPETTA LA SOLA RETRIBUZIONE PER I GIORNI 3 E 4 FEBBRAIO 2024
DOCENTE IN SERVIZIO SU PIÙ SCUOLE
Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.
In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.