LA VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE : NECESSARI ALCUNI CHIARIMENTI DOPO LA NOTA DEL MINISTERO CHE NON RICONOSCE TALUNE CERTIFICAZIONI

Con apposita nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha richiamato l’attenzione dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali sulla verifica della validità di talune certificazioni linguistiche rilasciate da Enti non accreditati. 

In particolare, sembrerebbe, come riporta anche una testata giornalistica, che tutto nasca dalla denuncia dall’Instituto Cervantes che ha comunicato  di aver formalizzato denuncia/querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo «per segnalare la celebrazione di sessioni di esami non autorizzate per il rilascio della certificazione DELE, organizzate da terzi, utilizzando il marchio dell’Instituto Cervantes e della certificazione DELE»

SCARICA NOTA MINISTERO ISTRUZIONE

Stante tale situazione vogliamo fornire alcuni chiarimenti in merito alla valutazione delle certificazioni linguistiche:

Le tabelle titoli allegate all’OM. 112/2022, prevedono la valutazione delle certificazioni di lingua straniera nella seguente misura:

  1. B2 Punti 3
  2. C1 Punti 4
  3. C2 Punti 6

Tali certificazioni devono essere conseguite e rilasciate presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione . VEDI QUI L’ELENCO DEGLI ENTI CERTIFICATORI RICONOSCIUTI

VEDIAMO ORA QUANTE CERTIFICAZIONI POSSONO ESSERE VALUTATE

Secondo le tabelle titoli si valutano anche diversi titoli. Infatti, il suddetto punteggio si attribuisce per ciascun titolo. Si valuta però un solo titolo per ciascuna lingua straniera. 

Quindi sono valutabili sia il B2 di Lingua Spagnola (3 punti) e il C1 di Lingua Inglese (4 punti), mentre se l’aspirante consegue B2 e C1 di Lingua Inglese, sarà valutato solamente il titolo di livello superiore (4 punti). 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) le certificazioni linguistiche non sono valutabili.

CONCORSI
Per quanto riguarda i concorsi,  la valutazione delle certificazioni linguistiche è disciplinata dal bando e dalla relativa tabella di valutazione titoli che tendenzialmente negli ultimi anni ne hanno previsto la valutazione unicamente per quelle di livello superiore al B2 (C1 e C2) rilasciate da enti certificatori delle competenze riconosciuti dal MIUR.

Generalmente non sono previsti vincoli in merito al numero di certificazioni valutabili per cui possono essere valutate anche certificazioni di lingue differenti.

GPS

  • per il livello B2, vengono conferiti 3 punti nel punteggio GPS;
  • per il livello C1, si ottengono 4 punti nel punteggio GPS;
  • per il livello C2, il punteggio GPS arriva a 6 punti.

Oltre alle certificazioni linguistiche precedentemente citate, esiste un’altra possibilità per ottenere un titolo aggiuntivo. Si tratta del corso di perfezionamento CLIL, che sta per Content and Language Integrated Learning.

Questo approccio didattico consente di insegnare discipline non linguistiche mediante l’utilizzo dell’inglese o di altre lingue straniere. Dal punto di vista della valutazione, conseguire un percorso CLIL aggiunge 1 punto al punteggio GPS.

Tuttavia, quando il punteggio CLIL si combina con altre certificazioni linguistiche, si verifica una imponente variazione. Di fatto, il punteggio totale per gli insegnanti in formazione aumenta di ben 3 punti.

Di conseguenza, il nuovo schema di valutazione dei punteggi GPS si modifica nel seguente modo:

  • per il livello B2, si ottengono 3 punti + 3 punti CLIL, per un totale di 6 punti nel punteggio GPS;
  • per il livello C1, si guadagnano 4 punti + 3 punti CLIL, raggiungendo così un totale di 7 punti nel punteggio GPS;
  • per il livello C2, si accumulano 6 punti + 3 punti CLIL, ottenendo un punteggio GPS di 9 punti.

Per aumentare il proprio punteggio in GPS, con l’entrata in vigore a maggio 2022 della Legge 33/22, è possibile sfruttare la doppia immatricolazione nello stesso anno accademico.

L’introduzione di una normativa completamente nuova in materia di doppia immatricolazione universitaria ha messo in non poca difficoltà gli atenei che si sono trovati a doverla applicare senza linee guida ben definite che ha costretto il Ministero ad intervenire successivamente con delle FAQ ufficiali sulla doppia immatricolazione.

Un caso esplicativo è quello della compatibilità tra TFA ed altri percorsi universitari (master, CLIL o corsi di perfezionamento) che la legge non affronta ma che è una esigenza frequente risolta in via interpretativa dalle segreterie degli atenei.
Alcuni atenei hanno istituito, presso le proprie segreterie, appositi uffici che gestiscono le immatricolazioni successive alla prima nello stesso anno accademico, con lo scopo di prevenire il mancato riconoscimento dei titoli conseguiti a causa di incompatibilità.
In questo modo, previa verifica dei percorsi e procedendo alla seconda immatricolazione, l’ateneo conferma ufficialmente l’assenza di incompatibilità. Altre università lasciano in capo agli iscritti la responsabilità di dichiarare la compatibilità dei percorsi nei casi di doppia immatricolazione.

Come avevamo già avuto modo di far notare immediatamente dopo l’approvazione della legge, la novità della doppia immatricolazione riverbera i propri effetti non solo e non tanto sulle iscrizioni a due corsi di laurea ma, soprattutto per quanto riguarda il “mondo scuola”, sulle doppie immatricolazioni per il conseguimento di titoli che attribuiscono punteggio in GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e per i concorsi a cattedra.

Per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze in, particolare, la normativa non ha un grande impatto visto che per quanto riguarda i master e i corsi di perfezionamento, che vanno inseriti in un’unica voce nell’aggiornamento delle GPS, resta il limite di “un titolo per ciascun anno accademico” fino ad un massimo di 3 titoli.
La possibilità di doppia immatricolazione tuttavia permette di mettere a punteggio titoli che prevedono differenti voci.

Ad esempio, CLIL e Master (o corsi di perfezionamento) conseguiti nello stesso anno accademico possono essere messi a punteggio semplicemente perché il CLIL, pur essendo un corso di perfezionamento, prevede l’inserimento del titolo in una voce differente da quella relativa a master e corsi di perfezionamento in altri ambiti.

I corsi CLIL e i titoli di specializzazione in italiano L2 hanno infine una ulteriore peculiarità: sono titoli per i quali nelle tabelle di valutazione è riportata la dicitura relativamente al punteggio riconosciuto “per ciascun titolo”.
Tale locuzione, sfuggita all’attenzione dei più per diverso tempo, ha assunto rilevanza quando si è compreso che, esattamente come per i titoli di specializzazione in italiano L2, anche per i corsi CLIL il punteggio poteva essere cumulato conseguendo titoli differenti (più certificazioni di II livello in didattica dell’italiano L2 oppure più CLIL, diversi tra loro, abbinati a certificazioni linguistiche in lingue differenti).
Da notare che per i master e i corsi di perfezionamento vi è un tetto fissato a 3 titoli, per le certificazioni informatiche il tetto è fissato a 4 titoli. Per i percorsi CLIL e i titoli di specializzazione in italiano L2 non vi è una indicazione di un tetto massimo e pertanto si possono conseguire più titoli e metterli tutti a punteggio in GPS; nel caso dei titoli di specializzazione in italiano L2 senza incorrere nemmeno nei limiti relativi al conseguimento in anni accademici differenti!

Mentre per quanto riguarda i titoli di specializzazione in italiano L2 costituiti da certificazioni, che non richiedono immatricolazione ed in quanto titoli culturali non seguono gli anni accademici ma quelli solari, non vi è alcuna implicazione che potrebbe costituire caso di doppia immatricolazione, per il CLIL c’è un caveat ulteriore.
La normativa sulla doppia immatricolazione prevede infatti che due percorsi nello stesso anno accademico siano compatibili se non si tratti di due percorsi che richiedano entrambi la frequenza e che non coincidano per almeno due terzi delle attività formative (questo parametro viene valutato, nella pratica, in termini di numero di CFU negli stessi settori scientifico disciplinari contenuti in entrambi i percorsi).

I corsi CLIL risentono di quest’ultimo limite affrontando tutti, indipendentemente dall’ateneo che li eroga, contenuti simili.

Non si possono quindi conseguire più CLIL nello stesso anno accademico per questo motivo. Tanto che per i corsi CLIL, anche se differenti, ma erogati dallo stesso ateneo, spesso viene prevista una incompatibilità di immatricolazione contemporanea dallo stesso regolamento di ateneo.
Sono però compatibili CLIL e Master o corsi di perfezionamento (salvo che il programma non coincida per più del 60% e che non sia richiesta la frequenza in tutti e due i percorsi) e tutti e due i percorsi possono essere inseriti validamente a punteggio in GPS.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA, E PER AVERE CERTEZZA DI CONSEGUIRE TITOLI RICONOSCIUTI E VALUTABILI, GLI INTERESSATI, PREVENTIVAMENTE, POSSONO RIVOLGERSI PRESSO LA NOSTRA SEDE PER ESSERE ORIENTATI NELLA SCELTA E CONSEGUIRE IN TUTTA TRANQUILLITA’ CORSI NEGLI STESSI ANNI ACCADEMICI O IN DIVERSI ANNI.