LA CAMERA DEI DEPUTATI APPROVA LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “MILLEPROROGHE” – SALTA LA DEROGA AL BLOCCO DEI VINCOLI PER LA MOBILITA’ DEI DOCENTI ASSUNTI DALLO SCORSO SETTEMBRE

LE BUGIE “AL MOMENTO” HANNO LE GAMBE CORTE !!!

Cosa dire della figuraccia del Governo, di taluni parlamentari che si erano già appuntati la medaglia sul petto, di talune sigle sindacali “neo rappresentative” che esultavano accreditandosi di aver risolto il problema dei vincoli alla mobilità del personale docente assunto dal 1.9.2023 ?  La risposta potrebbe essere solo una “avete tanto decantato e illudendo ma, per ora, avete fatto solo una “brutta….per essere buoni….figura”

Infatti, c’è tanta delusione fra i docenti immessi in ruolo dal 1.9.2023 che speravano, con la conversione in legge del decreto milleproroghe, di vedersi abolito il vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata. 

ANTEFATTO:

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio proseguendo  nell’esame del ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge n. 198/2022 in materia di proroga dei termini legislativi, aveva approvato l’emendamento 5.33 a prima firma Carmela Bucalo (Fratelli d’Italia) così formulato” “11-bis. Sono prorogati per l’a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022″.

In sostanza, con detto emendamento  si mirava a prevedere, solo per l’a.s. 2023/2024 la riapertura dei termini della mobilità straordinaria prevista dalla Legge 107/2015. 

Ebbene, l’emendamento che in un primo momento risultava ammesso, è stato successivamente dichiarato inammissibile in quanto estraneo alla materia.

Evidentemente, l’ineffabile Ministro Fitto, deve aver ricordato che non poteva essere eluso l’impegno assunto con  la Commissione Europea in merito alle misure previste dal PNRR in materia di scuola e istruzione, con particolare riferimento al sistema di reclutamento e al vincolo triennale. Quest’ultimo, infatti, viene considerato dalla Commissione Europea un elemento indispensabile per assicurare la continuità didattica e, di conseguenza, una scuola di qualità.

La Camera, da par suo, nell’approvare il testo di conversione in legge del decreto, eliminava definitivamente tale emendamento. Ora il decreto passa all’esame del Senato che non potrà far altro che approvarlo nell’identico testo approvato dalla Camera cassando l’emendamento di deroga al vincolo sulla mobilità.

COSA CI SI PUO’ ORA ASPETTARE ?

Le cosiddette OO.SS. rappresentative ritengono di poter risolvere la questione in sede di rinnovo del CCNI sulla mobilità, cosa, a nostro avviso, molto difficile, in quanto al limite si potrebbe trovare una via d’uscita (se possibile) solo per chi ha figli inferiori a 12 anni e soggetti in possesso dei benefici di cui alla legge 104 (invalidità personale o caregiver”)

Da talune fonti, la cui attendibilità è tutta da verificare, visto “l’aut aut” del Ministro Fitto, si apprende che il Governo vorrebbe intervenire inserendo l’abolizione del vincolo in un apposito decreto legge riguardante l’attuazione del PNRR, in modo da limitare l’applicabilità del vincolo triennale alle sole nuovi assunzioni che avverranno dal nuovo sistema di reclutamento (e quindi, in questo modo escludendo dal vincolo i neoassunti nel 2022/2023). 

Di fatto, quello che oggi emerge e che è certo E’ SOLO LA PRESA IN GIRO DEI DOCENTI ASSUNTI DAL 1.9.2023. 

Per quanto attiene, poi, ai contenuti del decreto milleproroghe, che sarà approvato a giorni dal Senato, queste le norme che riguardano la scuola.

  • Viene eliminato il requisito del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) per l’ammissione all’esame di Stato nell’anno scolastico 2023/2024.
  • Viene prorogata per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.
  • Un emendamento interviene a correggere una recente norma contrattuale: con l’entrata in vigore del CCNL/2019/2021 è infatti stato previsto, quale titolo d’accesso, oltre al titolo di studio il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale; la norma prevedeva un anno di tempo per conseguire il titolo; con emendamento inserito nel decreto milleproroghe, i nuovi iscritti alla terza fascia ATA avranno la possibilità di conseguire la certificazione informatica entro un anno.
  • Il decreto prevedeva anche che, entro il 5 gennaio scorso e per il solo anno scolastico 2024/2025, le Regioni potessero provvedere al dimensionamento della rete scolastica con modalità in deroga alla disciplina vigente. Nel concreto, per il solo anno scolastico 2024/2025, le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, con un precedente provvedimento ministeriale.
  • A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento per il cosiddetto docente vicario viene riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.