Come è noto le domande di mobilità per il personale docente possono essere presentate da LUNEDI’ 26 FEBBRAIO SINO A SABATO 16 MARZO 2024.
In conseguenza, si fa presente che:
- la FLP SCUOLA FOGGIA attiverà l’assistenza e la consulenza per la presentazione delle domande di mobilità a far tempo da MERCOLEDI’ 28 MARZO – ORE 16.
- La consulenza e assistenza è riservata ai soli iscritti e a coloro che, iscrivendosi all’atto dell’accesso in sede perfezionano preventivamente, l’iscrizione.
- il servizio di assistenza si effettua solo a seguito di PRENOTAZIONE SU QUESTO SITO cliccando il LINK PRENOTA ORA APPUNTAMENTO. Per motivi organizzativi, non potrà essere assicurata la consulenza senza aver prenotato l’appuntamento.
- per ottenere una consulenza ed assistenza occorre accedere ad “Istanze on line” del Portale ministeriale. Si accedere al portale o con i codici soliti di accesso oppure con le credenziali SPID(preferibile). A tal fine appare evidente che occorre portare i relativi codici di accesso SPID. Le domande si inviano, ovviamente online, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione.
- Coloro i quali devono produrre la domanda di mobilità per la prima volta oppure non la presentano da molti anni (5/6 anni) sono pregati di recarsi in sede avendo cura di portare già compilati (cartacea oppure su pendrive) i modelli di dichiarazione di servizio – ALLEGATO D e per chi deve far valere la continuità di servizio nella stessa scuola l’ALLEGATO F. Analogamente va compilata anche la dichiarazione personale cumulativa.
- Per coloro che devono usufruire di precedenza ex legge 104 occorre che compilino in bozza (cartacea oppure su pendrive) gli allegati di dichiarazione allegati.
Si consiglia vivamente di tener conto delle sopraelencate istruzioni sia per una efficace e corretta assistenza sia per ottimizzare i tempi della stessa assistenza.
LA PRENOTAZIONE POTRA’ ESSERE EFFETTUATA DA LUNEDI’ 26 FEBBRAIO COLLEGANDOSI, COME DETTO A QUESTO SITO, E SCEGLIENDO L’ORDINE DI SCUOLA PER CUI SI CHIEDE L’ASSISTENZA
ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIA -INFANZIA
ALLEGATO F dichiarazione servizio continuativo
ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
Dichiarazione-personale-cumulativa-docenti-educatori-famiglia e titoli –
– LEGGE 104 DICHIARAZIONE-L.-104-PARENTI
LEGGE 104 Dichiarazione-coniuge-che-non-puo-assistere
LEGGE 104 DICHIRAZIONE-PERSONALE-PER-BENEFICI-LEGGE-104
SI RICORDA CHE:
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
LE UNICHE DEROGHE SONO:
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell’art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022, come introdotti dall’Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024, in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA:
- genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vengono ricompresi nel concetto di caregiver non solo di disabili gravi e quelli con invalidità personale superiore ai 2/3 ma anche le situazioni tutelate dall’art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971 (soggetti con disabilità di almeno 1/3 ovvero genitori ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età).
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/20
- che rivestono la qualità di:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). - il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118. Si evidenzia anche che: Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente ordinanza.
Il vincolo triennale non si applica:
- ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
3. Abolito parzialmente il vincolo derivante dall’aver ottenuto la mobilità interprovinciale nel 22/23 o nel 23/24. Infatti, si applica solo nel caso in cui sia stata ottenuta una preferenza puntuale di sede (e non anche nel caso di preferenza sintetica di Comune, Distretto o Provincia). Viene così equiparato il trasferimento al pari di quello provinciale.