RELAZIONI SINDACALI NELLA SCUOLA: L’ARAN PRECISA IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Premesso che nella maggior parte delle scuole, come ci viene segnalato, le relazioni sindacali sono gestite secondo regole e “usanze” (quando vengono effettuate…) dettate dai Dirigenti Scolastici, si fa presente che, relativamente, per esempio alla determinazione degli organici della scuola (operazioni di estrema importanza per gli effetti che ricadono sul personale docente ed ata) l’ARAN ha fornito le seguenti delucidazioni, anche relativamente ad altri aspetti delle relazioni sindacali

“La RSU è un soggetto unitario che agisce a maggioranza dei suoi componenti. Pertanto, anche le richieste all’amministrazione devono pervenire da detta maggioranza e non dal singolo rappresentante eletto. Nel merito del quesito posto, si osserva che l’art. 30, rubricato “Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali” del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, sancisce, in modo chiaro, al comma 10 che cosa sia oggetto di sola informazione a livello di istituzione scolastica ed educativa, ovvero: la proposta di formazione delle classi e degli organici; i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei; i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

La previsione contrattuale citata, peraltro, è coerente oltre che con le diverse risposte del Garante della Protezione dei dati personali sulla problematica in oggetto, anche con la recente pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, VII Sezione, che con la sentenza del 2.11.2022 n. 9453 così dispone “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ordina all’Amministrazione di consentire l’accesso dei documenti richiesti limitatamente ai compensi attinti dal Fondo d’istituto, agli incarichi afferenti tale fondo stesso e alle singole quote attribuite, in forma anonimizzata, in modo da preservare la riservatezza dei soggetti coinvolti.”