ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2024: LE BUGIE HANNO LE GAMBE…CORTISSIME …E LA MEMORIA LABILE…

Un sindacato cosiddetto storico….che rivendica detto ruolo e si sente depositario di verità assolute …cerca di mascherare il fallimento della trattativa che ha condotto alla sottoscrizione del CCNI sulla mobilità annuale per l’a.s. 2024/2025, affermando che è “colpa del legislatore” se talune categorie di docenti non  possono fare domanda di assegnazione provvisoria e che, anzi, proprio il CCNI ha consentito, sempre grazie “a detto storico sindacato” , ai docenti destinatari di incarico annuale, finalizzato al ruolo, su posto sostegno 1^ fascia e ai docenti vincitori del concorso straordinario bis (anch’essi destinatari di incarico annuale finalizzato al ruolo),  purchè però in possesso di specifici requisiti, di poter, nonostante “il legislatore”,  fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale derogando dal vincolo imposto dalla legge.

Orbene, si tenta di confondere le idee e si tenta di trincerarsi dietro “alle colpe del legislatore” per giustificare il fallimento della trattativa.

Occorre, viceversa, ricordare a detto storico sindacato (sic!!) che proprio il Ministero dell’Istruzione, nella bozza sottoposta alle cosiddette OO.SS. rappresentative (da noi e solo da noi pubblicata…mentre lo “storico sindacato” pur essendone in possesso, ben si è guardato di farlo,  al fine forse di poter poi  gridare alla luna il successo della trattativa?)  aveva inserito il seguente comma: “I docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decreto legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2024/2025 ai sensi del comma 10 della medesima disposizione“. 

Quindi netta la volontà ministeriale di “utilizzare” tale norma per impedire la presentazione della domanda da parte dei predetti docenti (norma non utilizzata e bypassata per l’a.s. in corso !!).

A fronte di tale volontà ministeriale, la “storica” sigla si è limitata a rifarsi  al CCNL sulla mobilità per l’a.s. 2024/2025 che prevedeva la possibilità, per i soli docenti  di ruolo  dal 1.9.2023 di produrre domanda di mobilità purchè in possesso dei requisiti di: 

a)   genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b)   coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c)   coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

      1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

      3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

      4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

      5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d)   il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Quindi, nonostante l’espresso divieto normativo (come sostiene “lo storico sindacato”)  nel CCNI si è trovata la “scappatoia” per far produrre domanda di trasferimento ai docenti per l’a.s. 2024/2025 (in presenza dei sopra citati requisiti) come si era trovata la “scappatoia” in occasione della mobilità annuale 2023/2024 per gli assunti dal 1.9.2022.

A quanto detto, facciamo evidenziare che la “consorella…sigla sindacale rappresentativa” leggasi UIL, ha asserito,  diversamene da quanto fatto dal “pinocchio sindacato storico”,  che il CCNI rappresenta un fallimento dell’azione sindacale, 

Sostiene, infatti, la UIL SCUOLA, e ci trova perfettamente d’accordo, che  “Nell’anno scolastico 2022/23, grazie all’ultrattività del contratto integrativo sugli utilizzi e le assegnazioni provvisorie e ad una intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, firmata anche dalla UIL Scuola Rua, si è permesso a tutti i docenti assunti in ruolo e a tempo determinato l’1/9/22 di presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale per l’a.s. 2023/24 senza alcun vincolo.

A seguito dell’entrata in vigore del CCNL 2019/22 e della nuova intesa sugli utilizzi e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2024/25, non firmati dalla UIL Scuola Rua, i docenti neoassunti in ruolo dalle GAE o dai concorsi o con contratto a tempo determinato dallo straordinario bis l’1/9/24, potranno presentare domanda di utilizzo e di assegnazione provvisoria solo all’interno della provincia di titolarità, mentre è preclusa la possibilità per altra provincia a meno che non si rientri in specifiche deroghe.

Per tutti i docenti, invece, che sono stati assunti dalle GPS del sostegno l’1/9/24, il blocco della presentazione della domanda si applica sia nella provincia di titolarità che in altra provincia, a meno che non si rientri nelle deroghe. E anche qualora il docente vi rientri, la sua domanda sarà trattata in subordine rispetto a tutti gli altri colleghi in possesso del titolo di specializzazione.

La logica dei vincoli, confermati anche con il CCNL 2019/22, continua a creare una disparità di trattamento tra i docenti, anche assunti nello stesso anno scolastico, con gravi limitazioni nel diritto a potersi ricongiungere al proprio familiare.

Il tema della mobilità territoriale e annuale e i relativi vincoli ha costituito una delle ragioni per le quali la Federazione Uil Scuola Rua ha deciso di non sottoscrivere, né il Contratto Integrativo sulla mobilità del 2022, né il rinnovo della parte normativa del CCNL 2019-21.”

Ergo, le OO.SS. sottoscrittrici del CCNI relativo alla mobilità annuale 2024/2025, in considerazione di quanto già avvenuto nell’a.s. 2023/2024, e vista la fase transitoria dell’ultrattività del CCNI 2019-2022, HANNO MANCATO DI SOSTENERE CON FORZA LA POSSIBILITA’ DI SUPERARE OGNI TIPO DI VINCOLO AL FINE DI CONSENTIRE ANCHE AI DOCENTI NEOASSUNTI, A QUALSIASI TITOLO NELL’A.S. 2023/24, ivi compresi, quindi, anche i  docenti di sostegno assunti da GPS I fascia e docenti vincitori concorso straordinario bis, di potere presentare domanda di assegnazione provvisoria. 

Nulla di tutto questo è avvenuto, e la logica “pilatesca” dei vincoli impedirà a tanti docenti di potersi ricongiungere, seppure in via provvisoria, con le proprie famiglie.

IL CCNI sottoscritto  è divisivo e mortifica tantissimi docenti che, pur di conquistare l’agognato ruolo, sobbarcandosi di costi enormi in regioni del nord, si vedono costretti, ove non in possesso dei sopra indicati requisiti, di poter produrre domanda di mobilità annuale. 

LE BUGIE hanno le gambe troppo corte,  per cui lo “storico sindacato” non faccia lo “Spalletti” di turno, scaricando la responsabilità sul legislatore e  rifletta se si è fatto tutto il possibile per estendere anche per l’a.s. 2024/2025 il diritto per tutti i docenti di produrre domanda di assegnazione provvisoria.