IMMISSIONI IN RUOLO 2024/2025: SALTA LA CALL VELOCE ?

Nello stato confusionale caratterizzato da fortissimi ritardi nella gestione delle procedure di mobilità e reclutamento (supplenze e nomine in ruolo), il Ministero dell’Istruzione e del de…Merito… dopo aver approvato solo alcuni mesi fa il provvedimento per la reiterazione del sistema di reclutamento denominato “CALL VELOCE”,  fa approvare in Commissione parlamentare  un emendamento al Decreto Scuola e Sport del 31 maggio 2024 (la cui conversione definitiva dovrà avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore ovvero entro il 31 luglio) con cui (se approvato anche in Parlamento) si avrebbe l’eliminazione della c.d. “Call Veloce” ossia quella procedura  destinata a coloro che sono inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi e nelle GAE che, non essendo nominati nella propria regione/provincia, in presenza di posti residui in altra regione, potevano richiedere la nomina in ruolo per dette residue disponibilità.

Attenzione, non si parla della cosiddetta “Mini Call Veloce” (destinata invece a coloro che sono inseriti nelle GPS I fascia di sostegno) che invece resta (almeno al momento ma con questo Ministro “dalle idee e proposte ballerine…”ci aspettiamo di tutto…)

Il testo dell’emendamento è stato così formulato “4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.

A nostro avviso si tratta di un grosso errore (in questo le cosiddette OO.SS. rappresentative sarebbero anche d’accordo con il Ministro ..ritardatario …) perchè la procedura della CALL VELOCE consentiva ai soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo (GaE, GM2016, GM2018, GM2020, GM2024, etc.) di presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. In particolare sulla base di tale istituto, i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo in una certa Regione, potevano  presentare domanda di partecipazione per un’altra Regione, scegliendo una o più province di una sola Regione.

Si tratta quindi di una procedura che non riguarda le GPS bensì solo chi è inserito nelle GM (Graduatorie di merito concorsuali) oppure nelle GAE e viene attuata sia i posti di sostegno sia per i posti comuni.

Alla luce di tale emendamento (ripetiamo sempre se approvato) la CALL VELOCE resterebbe solo per le assunzioni provinciali da GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO PER CONFERIRE SUPPLENZA ANNUALE FINALIZZATA AL RUOLO.

Nel caso poi in una provincia o regione anche dopo la CALL VELOCE RESTASSERO ANCORA POSTI LIBERI DI  SOSTEGNO, SI PASSA ALLA MINI CALL VELOCE CIOE’  ALLA POSSIBILITA’ OFFERTA A COLORO CHE SONO INCLUSI NELLE GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO DI UNA PROVINCIA DI RICHIEDERE IL CONFERIMENTO DELLA SUPPLENZA ANNUALE FINALIZZATA AL RUOLO NELLA REGIONE E/O PROVINCIA DOVE SONO RESIDUATI POSTI. 

Con la modifica che si andrebbe a realizzare con l’emendamento appena approvato in commissione parlamentare il procedimento di nomina in ruolo avrebbe le seguenti fasi: 

  • IL MINISTERO PUBBLICHERA’  I POSTI DESTINATI ALLE IMMISSIONI IN RUOLO, NON APPENA IL MEF NE AUTORIZZERA’ IL CONTINGENTE (sarà comunque inferiore alle disponibilità attuali in organico?)
  • I posti vacanti e disponibili in ogni regione/provincia saranno destinati per il 50% alle GAE e per l’altro 50% alle procedure concorsuali già svolte.
  • Proprio per il 50% dei posti  destinati alle procedure concorsuali si ha la seguente fase per la scuola secondaria
  •  GM 2016 (per gli idonei le GM non sono più vigenti, mentre i vincitori mantengono il diritto all’assunzione): tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi (art. 1/4 D.lgs. 126/2019)2. GM 2018 (più fascia aggiuntiva): per l’a.s. 2024/25, il 40% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016 (come si legge nell’art. 17/2, lettera b) del D.lgs. 59/2017); quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016;

    [Considerato che il decreto n. 75/2023, laddove detta che le graduatorie del concorso ordinario 2020 siano utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, si riferisce solo a tali graduatorie e non anche a quelle dello straordinario 2020, le immissioni in ruolo 2024/25 dovrebbero proseguire (dopo aver attinto dalle suddette GM 2016 e 2018) attingendo dalle GM dello straordinario 2020 (DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/201), poi dal concorso PNRR attualmente in atto e infine dal concorso ordinario 2020].

    3GM concorso straordinario 2020, cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva); 

    4. GM primo concorso PNRR (quello in corso di svolgimento), cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva); dalle GM del concorso in esame si può arrivare ad assumere sino a 20.000 posti dei 44.000 a disposizione. Inoltre, come indicato dall’art. 14/7 del DL 19/2024 (decreto PNRR), nel caso in cui si riesca a rientrare nelle assunzioni preventivate per il 2024/25, le graduatorie del concorso continuerebbero ad essere scorse, anche oltre le 20mila assunzioni preventivate per il 2024 (ciò sarà probabilmente possibile, quando saranno pronte anche le GM del secondo concorso PNRR, che dovrebbe essere bandito il prossimo autunno).

    5. GM concorso ordinario 2020, cui destinare i posti residui di cui al punto 4.

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