CONGEDO PARENTALE : I CHIARIMENTI DELL’ARAN

Riteniamo utile riportare un interessante articolo tratto da Brocardi.it  a firma dell’Avv. Adriana Chieppa in cui si forniscono chiarimenti in merito al CONGEDO PARENTALE alla luce del parere dell’ARAN. 
Testo dell’articolo
“Attraverso il parere CFC134b dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) – emanato in ottemperanza alla Legge di Bilancio 2024 – sono state apportate delle modifiche all’art. 34 D.lgs. n. 151/2001, che comportano un aumento dell’indennità riconosciuta al dipendente pubblico il quale decida di usufruire del congedo parentale.

Ma vediamo più nello specifico la nuova norma e le sue conseguenze.

L’art. 34 del T.U. sulla maternità e paternità, fino alle ultime modifiche, prevedeva che a ciascun genitore spettasse per 3 mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata all’80% della retribuzione per un solo mese e in alternativa tra i due genitori. Questo significa che l’aumento all’80% poteva ottenerlo uno solo dei genitori e per solo un mese.
Con le modifiche apportate dall’art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2024, il numero di mensilità aumenta a 2, entrambe con l’aumento dell’80% per il solo anno 2024 e sempre in alternativa tra i due genitori. Dopo il 2024 è previsto che l’indennità dell’80% per il primo mese resti invariata; quella per il secondo mese sarà pari al 60% della retribuzione.
In sostanza le modifiche apportate permettono ai genitori di usufruire, in alternativa l’uno all’altro e per l’anno 2024, di ulteriori due mesi di congedo parentale all’80% e, successivamente, con due indennità diverse. Tutto ciò oltre ai tre mesi retribuiti al 30%, non trasferibili e spettanti a entrambi i genitori, sempre previsti dal Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Per usufruire della maggiorazione è necessario che il periodo di congedo parentale sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.

È bene sottolineare che, trattandosi di pubblico impiego, questa norma dovrà essere letta in combinato disposto con l’art. 28 del CCNL Comparto Funzioni Centrali (e per estensione a tutti i CCNL del pubblico impiego) del 9 maggio 2022. In particolare al comma 3 si prevede una disciplina di favore per i neo genitori, in quanto il congedo parentale previsto ha un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione per il primo mese ed è usufruibile da entrambi i genitori.
Successivamente entreranno in scena gli altri due mesi di congedo di cui abbiamo parlato in precedenza.

Facciamo ora un riepilogo di quelli che sono i periodi di congedo di maternità e paternità previsti dal Testo Unico:

  • abbiamo i primi tre mesi retribuiti al 30% e che non sono trasferibili da un genitore all’altro, quindi entrambi dovranno godere dei tre mesi;
  • successivamente abbiamo il primo mese aggiuntivo che è in alternativa tra un genitore e l’altro ed è retribuito all’80%;
  • infine abbiamo il secondo mese aggiuntivo che, per il 2024, è retribuito all’80%, mentre dal 2025 sarà retribuito al 60%. Anche questo mese è in alternativa tra in due genitori.
Vediamo nella pratica cosa succede. Nel 2024 il primo mese aggiuntivo di congedo parentale verrà retribuito integralmente come previsto dal CCNL (ricordiamo che, se il CCNL prevede una disciplina di favore per il lavoratore, questa prevale sulla disposizione di legge) e il secondo mese verrà retribuito all’80%.
A partire dal 2025 avremo sempre il primo mese aggiuntivo retribuito integralmente; invece il secondo sarà retribuito al 60%.