INIZIATIVA LEGALE LEGALE DIRETTA AL RECUPERO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE PER DOCENTI CON CONTRATTI AL 30 GIUGNO NEGLI ULTIMI 10 ANNI

La Corte di Cassazione  con Ordinanza del 17 giugno 2024 è intervenuta in materia di ferie non godute da parte dei docenti, stabilendo che il personale supplente con incarico al 30 giugno  ha diritto al riconoscimento della monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza n.15415 del 03.06.2024 e Ordinanza n.16715 del 17.06.2024 ha stabilito i seguenti principi di diritto:

a) durante i periodi di sospensione delle attività didattiche stabiliti dal calendario scolastico non è possibile collocare i docenti in ferie d’ufficio ad opera del Dirigente Scolastico senza una loro esplicita e preventiva richiesta;

b) i docenti devono necessariamente essere invitati dal Dirigente Scolastico sia ad usufruire delle ferie maturate sia a ricevere avviso di perdita, solo in tal caso rischiano di perdere il diritto al godimento delle ferie e della relativa indennità sostitutiva;

c) il diritto all’indennità sostitutiva ha termine di prescrizione a 10 anni.

In conseguenza di quanto sopra, i docenti supplenti che hanno prestato servizio con incarico al 30 giugno possono intraprendere azione legale finalizzata al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

Si allega fac-simile della diffida per la quale, trascorsi i 30 giorni dalla notifica al Ministero,  sarà possibile avviare  l’azione legale riservata ai soli iscritti FLP Scuola o a coloro che perfezionano l’iscrizione al sindacato

L’azione legale è  totalmente gratuita ad eccezione dei costi del previsto contributo unificato, laddove dovuto – da €. 21,50 a €. 118,50, a seconda del valore della controversia- ., nel caso in cui il ricorrente si trovi nella condizione reddituale, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, che superi l’importo di euro 38.514,03 relativamente all’anno 2023.

Nel caso in cui non si supera tale reddito (va compilato l’allegato modello) non è dovuto allo stato alcun importo in marche da bollo. 

È essenziale che il docente, con contratto al 30 giugno, non sia stato invitato dal Dirigente scolastico a fruire delle ferie con espresso avviso, per il caso di mancata fruizione, della perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva.

Per aderire alla proposizione del ricorso che, si ripete,  è a titolo gratuito, fino alla decisione della controversia, fatto salvo l’esito favorevole (se l’esito non è favorevole in ogni caso nulla è dovuto come spese legali) occorre inviare la diffida al Ministero, come da allegato fac-simile e, successamente, inviare a questo indirizzo mail  [email protected] la seguente documentazione 

  1. copia della stess diffida
  2. copia della ricevuta r.r. ovvero ricevuta pec se inviata tramite pec
  3. contratti al 30 giugno;
  4. cedolino relativo alla mensilità di giugno di ogni anno scolastico;
  5. documento di riconoscimento.       

Per ulteriori informazioni è vivamente consigliato di recarsi in sede oppure inviare mail a [email protected]

MODULISTICA

Autocertificazione redditi per cause lavoro 38.000

MANDATO LEGALE

MODELLO AVV SCARNECCHIA VELIA messa in mora FERIE