CONFERIMENTO INCARICHI TRIENNALI A DSGA: UNA AUTENTICA PRESA IN GIRO CON VARI CONNOTATI DI ILLEGITTIMITA’

Con il CCNL della scuola 1998/2001 per la prima volta troviamo la dicitura “Direttore dei servizi generali amministrativi” (DSGA) all’allegato A punto D/2 viene descritto il nuovo profilo professionale del DSGA con definiti e  specificati i compiti “di rilevante complessità”.

L’acronimo DSGA viene ripreso in tutti i successivi contratti e nell’allegata tabella B al contratto 2006/2009, ove vengono indicati requisiti culturali necessari per accedere a detto profilo:

  • il diploma di laurea in giurisprudenza,
  • in scienze politiche sociali e amministrative
  • in economia e commercio
  • titoli equipollenti.

Il nuovo contratto di lavoro aveva ben individuato la necessità di avere un figura professionale molto rilevante all’interno dell’istituzione scolastica nella misura in cui viene ad assumere dei compiti di responsabilità non solo in relazione agli indirizzi impartiti dal D.S., ma anche in relazione alla sua autonoma capacità organizzativa, tanto da richiedere il possesso nemmeno di una laurea generica ma di ben definite laurea a carattere giuridico/amministrativo e contabile. .

Il DSGA, come si evince dalla tabella A annessa al CCNL/SCUOLA 2006/2009 e successive modifiche:

  • Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
  • Svolge , rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti  al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze:
  • funzioni di coordinamento,
  • promozione delle attività,
  • verifica dei risultati conseguiti.
  • Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi  generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione
  • Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico
  • Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.
  • Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
  • è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
  • Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
  • Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
  • Possono inoltre essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Evidentemente a qualcuno (leggi Dirigenti Scolastici) questa evoluzione del profilo professionale non stava bene perchè si vedevono “circoscritta” e “controllata” la loro discrezionale facoltà (non prevista assolutamente) di disporre delle risorse finanziarie della scuola in modo “extra regolamento di contabilità” e una limitazione del potere di disporre del personale ata secondo modalità e organizzazione che non dipendevano più dalla propria volontà ma, pur tenendo conto delle direttive di massima, dalla capacità organizzativa del DSGA più improntata alle esigenze della scuola e a non quella “discrezionale” e spesso non funzionale all’attivitù scolastica da parte del D.S. 

Ecco quindi, che il 18 gennaio 2024, con grande soddisfazione delle sigle sindacali di categoria dei D.S., assecondate da CGIL-CISL-SNALS-GILDA e ANIEF, veniva sottoscritto tra il Ministero dell’ (di)’Istruzione e del (De) Merito  e i suddetti sopra individuati sindacati – cosiddetti rappresentativi –  un nuovo contratto di lavoro che ha previsto un  nuovo ordinamento professionale, compreso nel rinnovo del contratto del personale ATA, che prevede diverse novità, tra cui la riduzione da 5 a 4 delle aree di classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. Inoltre, l’area dei coordinatori sarà unita a quella dei DSGA per formare la nuova area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (EQ).

Insomma, UNA VERA E PROPRIA RETROCESSIONE che si è completata non prevedendo nemmeno più il possesso della laurea per accedere al nuovo profilo professionale (richiedendo solo una laurea triennale) e delinenado la figura da “direttivo” a “funzionario” con una situazione giuridica del tutto anomala e di dubbia legittimità per violazione del contratto di lavoro  individuale sottoscritto all’atto dell’assunzione che prevedeva nomina a tempo indeterminato e non il nuovo istituto giuridico dell’INCARICO TRIENNALE sia per coloro che erano gìà dsga (o ex) e i nuovi assunti. 

La portata di tale previsione contrattuale viene ora, a chiusura del mese di Agosto 2024,  in tutta la sua evidenza esplicitata, atteso che il Ministero (ovveroMDD) con l’allegata nota di delega ai Dirigenti Scolastici ad emettere provvedimenti sia nei confronti dei DSGA già di ruolo sia per i nuovi dsga o coloro che hanno con il corrente anno scolastico ottenuto cambio di titolarità.

In relazione alla previsione dell’emissione di tali provvedimenti, che riteniamo, in linea generale (nelle more dell’approfondimento da parte del nostro ufficio legale e stante la preannunciata impugnazione del CCNL da parte di associazione di DSGA) affette da illegittimità sia per quanto attiene al conferimento della delega ai dirigenti scolastici nell’emissione del provvedimento, sia per quanto attiene agli aspetti relativi alla trasformazione dell’incarico a tempo indeterminato ad incarico annuale, etc., RITENIAMO, dopo aver sentito nel merito anche il pare del nostro legale, che i DSGA già di ruolo, nel ricevere il provvedimento che sarà loro notificato dal Dirigente Scolastico probabilmente nella giornata fra domani e lunedì p.v., inseriscano questa dicitura:

LA FIRMA IN CALCE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLO SCRIVENTE  VIENE APPOSTA AI SOLI FINI DI NOTIFICA DELLO STESSO, RISERVANDOSI DI IMPUGNARE IL DECRETO,  SIA RELATIVAMENTE AL  DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA EMISSIONE DI TALE DECRETO,  SIA PER QUANTO ATTIENE A PRESUNTE VIOLAZIONE DI LEGGE E DI NORME CONTRATTUALI CHE POTRANNO ESSERE FATTE VALERE INNANZI AGLI ORGANI GIUDIZIARI COMPETENTI.  

 

Conferimento di incarichi di elevata qualificazione. Delega ai DS.