L’art.43 del CCNL 2019/2021 del personale della scuola disciplina l’orario obbligatorio per i docenti, tenuto conto del grado di scuola in cui gli stessi prestano servizio.
La sua articolazione viene definita dal dirigente scolastico, tenendo conto delle necessità didattiche e delle disposizioni degli organi collegiali, del CCNL.
Come già detto, l’orario obbligatorio cambia in ragione del grado di istruzione in cui il docente presta servizio, cosicchè abbiamo:
- Docente Scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali.
- Docente Scuola primaria: 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione.
- Docente Secondaria di primo e secondo grado: 18 ore settimanali.
La prima osservazione che occorre fare è quella di precisare che seppur l’articolazione dell’orario rientra nelle competenze del dirigente scolastico, l’argomento rientra fra le materie oggetto di confronto con le RSU della scuola (art. 30/9 del CCNL 19/21).
In ogni caso, l’articolazione dell’orario settimanale deve tener conto di quanto previsto dal CCNL 2019/21, e cioè:
- L’orario di insegnamento va distribuito in non meno di 5 giorni settimanali;
- Di norma, non deve superare le quattro ore giornaliere, ma questa regola può variare a seconda delle esigenze specifiche di ogni singola scuola.
Il processo di definizione dell’orario deve rispettare le prerogative degli organi collegiali, tenuto conto di quanto previsti dal D.lgs. 297/94, per cui:
- Il Consiglio di istituto delibera i criteri generali per l’articolazione dell’orario;
- Il Collegio docenti propone l’orario in base ai criteri stabiliti;
- Il Dirigente scolastico procede alla formulazione definitiva dell’orario, garantendo equità e rispetto delle esigenze formative.
Il dirigente, non può, allora, decidere “motu proprio” ma, deve seguire la procedura prevista sia dal D.L.vo 297 che dal CCNL, garantendo trasparenza, equità e rispetto delle esigenze didattiche, tenendo conto di situazioni particolari, come il part-time o la presenza di docenti su più scuole.
In tale contesto, occorre qui trattare anche del cosiddetto “giorno libero”.
Bene, precisiamo che il CCNL non prevede l’obbligo per la scuola di garantire la giornata libera per i docenti anche se ormai la stessa è una prassi consolidata. Tuttavia, può essere negato in caso di particolari esigenze didattiche ed organizzative (ben motivate e senza particolarismi) della scuola.
Il processo che sta a “monte” della definizione dell’orario dei docenti, deve tener conto del calendario scolastico regionale e dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto e dalle proposte del collegio docenti.
Una delle domande che ci vengono poste è se vi è una norma che stabilisca un numero minimo e massimo di ore “di intervallo – buca-” nell’orario di servizio.
A tal fine, facciamo presente che non vi è una normativa precisa sul numero massimo di ore “buca” per un docente. In linea generale e secondo criteri che dovrebbero essere stabiliti dal confronto con le RSU, tali ore devono essere distribuite in modo equo tra tutti i docenti e, al limite, essere utilizzate per la copertura di supplenze brevi, o per amliamento dell’offerta formativa.
Da quanto detto, si evince che l’articolazione dell’orario docente è una problematica che annualmente si presenta nelle scuole e, proprio perchè lascia ampi spazi di “presunta discrezionalità dirigenziale”, pur in presenza di precise norme di legge e contrattuali, dovrebbe e deve vedere il dirigente scolastico, e il docente che spesso viene individuato per la redazione dell’orario, impegnato a bilanciare le esigenze didattiche, organizzative e individuali affinchè nella scuola vi sia un clima di collaborazione, di efficacia ed efficenza dell’azione didattica, ispirata a criteri condivisi negli organi collegiali e con le RSU.
Avviene tutto ciò ? Purtroppo, le continue “lamentele” e “situazioni di conflitto” che ci vengono sottoposte lasciano intendere che il Dirigente sia portato a ritenere che l’articolazione dell’orario sia una sua esclusiva prerogativa, cosa che, come abbiamo cercato di spiegare in questo resoconto, non è affatto vero.