PROFILO PROFESSIONALE DEL COLLABORATORE SCOLASTICO: PARERE ARAN IN ORDINE AD ALCUNI COMPITI

Mentre il Ministero dell’Istruzione e del Merito continua indisturbato (vero cosiddette OO.SS. rappresentative?) ad operare il taglio degli organici del personale ata, mentre si sottoscrivono (da parte delle cosiddette OO.SS rappresentative) contratti di lavoro con cui si istituisce il profilo professionale dell’operatore scolastico senza prevederne la dotazione organica (che superficialità e sciatteria…), mentre si dequalifica la figura professionale del DSGA declassandola a funzionario, mentre insomma sulla scuola si operano tagli sugli organici docenti ed ata con  diminuzione anche del potere d’acquisto degli stipendi, mentre un collaboratore scolastico con 40 anni di servizio (misto scuola e privato) percepisce 1000 euro di pensione!!, ecco che l’ARAN “motu proprio” interviene su norme pattizie, quali sono quelle contenute nel contratto di lavoro, e definisce in modo unilaterale tutto quello che deve fare il collaboratore scolastico in materia di assistenza agli alunni. 

Mentre, appunto, tutto ciò accade, le cosiddette OO.SS. rappresentative (CGIL-CISL-SNALS-GILDA-ANIEF-la UIL per il momento non ha firmato il contratto…) “gridano alla luna” e fanno finta di “arrabbiarsi”.

Ecco  cosa dice l’ARAN relativamente al profilo professionale del collaboraore scolastico, a seguito di un quesito rivolto da una scuola. 

QUESITO DELLA SCUOLA:

l’Allegato a del CCNL 18 gennaio 2024, “per quanto concerne la descrizione delle specifiche professionali del collaboratore scolastico in cui è inclusa “…l’assistenza necessaria…nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”, in particolare se siano da ricomprendere anche attività di pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime ed al cambio dei pannolini.”

RISPOSTA ARAN

Riportando il contenuto della tabella A del CCNL inerente le specifiche professionali dei singoli profili professionali ed in particolare quanto stabilito per la figura del Collaboratore Scolastico: “- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. L’ARAN nella risposta sottolinea la parte relativa alla “cura dell’igiene personale”.

Si tratta di mansioni che il collaboratore deve svolgere nei confronti degli studenti normodotati, mansioni che si aggiungono a quelle già presenti nel contratto, relativamente agli studenti con disabilità. Mansione, quest’ultima, che viene ricordata nella risposta dell’ARAN, citando anche la Cassazione, pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786, nella quale “non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale”, ma anche: “ il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d’ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all’espletamento di tali attività”.

Vorremmo chiedere a chi ha sottoscritto il CCNL della scuola (sempre le sopra citate sigle cosiddette rappresentative…)cosa hanno da dire ai collaboratori scolastici iscritti e non iscritti alle loro sigle. ?

UNA PAROLA E’ POCO DUE SONO TROPPE PER LORO !!!