Con l’orientamento del 5 novembre l’ARAN conferma e amplia la risposta già fornita ad una scuola relativamente ai compiti dei coll.scol.ci per quanto attiene alla assistenza e igiene personale degli alunni
PARERE ARAN
L’attività di assistenza all’igiene personale è regolata dall’Allegato A del CCNL 18.1.2024 inerente le specifiche professionali dei singoli profili professionali. In particolare per la figura del Collaboratore Scolastico così recita:
“- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;”;
inoltre sempre nella medesima declaratoria si precisa che:
“Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.”
Quanto indicato nell’Allegato A non è innovativo rispetto a quanto previsto già nei previgenti contratti, infatti già la tabella A allegata al CCNL del 29.11.2007 prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività specifiche:
per l’area As : coordinamento dell’attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolgimento di attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell’infanzia;
per l’area A, tra le altre cose: presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
Non è innovativo, giacché mansione già prevista per gli alunni con disabilità, come si legge nella parte sul CCNL 2007: “agli alunni portatori di handicap….nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
Il CCNL 2019-21 prevede la mansione dell’igiene personale senza più l’esplicito riferimento agli alunni con disabilità.
“Pertanto – conclude Aran – rimane competenza del personale sopra citato l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini.
Ad ulteriore conferma di quanto indicato si segnala, che alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. Pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786. In tale sentenza, che, peraltro, fa riferimento alla previgente normativa contrattuale e legale, non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale ma anche si precisa:
“ il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d’ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all’espletamento di tali attività”.
STRAORDINARIO DSGA- PARERE ARAN
“Il conferimento di un incarico comporta che rientra nei doveri del titolare di detto incarico effettuare tutte le attività necessarie per l’espletamento dello stesso, di cui ha diretta responsabilità, anche se questo comportasse la necessità di trattenersi oltre l’orario ordinario di lavoro”, precisa l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto attiene alla remunerazione di eventuali ore aggiuntive, la norma contrattuale non lascia dubbi in merito al fatto che laddove la durata della prestazione del DSGA ecceda l’orario settimanale per esigenze di servizio legate all’espletamento dell’incarico, non si dà adito alla remunerazione delle ore eccedenti l’orario di lavoro” evidenzia l’Agenzia. “Ne consegue che l’impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA – in quanto inclusa nell’onnicomprensività dell’indennità dallo stesso percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa al pagamento”, conclude l’Aran.