Una scuola ha rivolto specifico quesito all’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) circa la possibilità per il personale con contratto al 30 giugno/31 agosto di usufruire di sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica, secondo le stesse modalità previste per i docenti con contratto a tempo indeterminato.
Invece, al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto di supplenza c.d. “breve” sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.
Il CCNL del 2007 all’art.15 comma 2 stabilisce che: “Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.” Quindi il personale docente a tempo indeterminato, in aggiunta ai tre giorni di permessi retribuiti, può fruire durante i periodi di attività didattica, dei sei giorni di ferie
L’ARAN ha fatto presente che l’art.35 del CCNL 2019/21 prevede che al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze previste dal CCNL per il personale di ruolo con le precisazioni di cui allo stesso art.35
Sulla fruizione dei 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico, si rileva che la dichiarazione congiunta n. 2 inserita dopo l’art. 38 nel CCNL sancisce che “resta fermo quanto previsto dall’art. 1 commi 54, 55, 56 della legge n. 228 del 2012“.
Tale norma prevede che i docenti possono fruire delle ferie, oltre che nel periodo di sospensione delle lezioni, anche nella restante parte dell’anno scolastico per un periodo non superiore a 6 giorni e subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La norma legislativa in parola – precisa l’ARAN – pertanto, ha superato la previsione contrattuale di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL del 29/11/2007.
Considerato che tale fruizione è consentita per far fronte, a situazioni personali e particolari del docente che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno scolastico, atteso che la normale fruizione delle ferie è prevista durante i periodi di sospensione delle lezioni, e, tenuto conto della durata del contratto di lavoro del docente a tempo determinato fino al 31 agosto, quindi alla fine dell’anno scolastico per l’ARAN sembrerebbe congruo:
- Consentire anche ai docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto la possibilità di fruire delle 6 giornate di ferie nel corso dell’anno scolastico con le stesse modalità previste per i docenti a tempo indeterminato.
- Analogamente nel caso di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, si ritiene che sia possibile consentire la fruizione di alcuni giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, la cui quantificazione non può eccedere i 6 giorni ed è proporzionale al numero di giorni di ferie maturate dal docente a tempo determinato in parola rispetto al numero di giorni di ferie maturate dal docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In definitiva, l’ARAN conferma la possibilità per i docenti a tempo determinato di poter chiedere ed usufruire anche durante lo svolgimento delle attività didattiche dei 6 giorni di ferie, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, con la precisazione, però, che ciò può avvenire subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Invero, il punto in questione è stato sempre uno dei più controversi in quanto la previsione originaria del CCNL 2007 (art. 15 comma 2) prevede la possibilità di fruire dei 6 giorni di ferie, secondo le stesse modalità previste per i permessi, prescindendo quindi dalle condizioni previste dall’art. 15 dello stesso contratto, ossia indipendentemente dalla possibilità di sostituzione del docente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La legge di stabilità 2013 art. 1, comma 54, ha però previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Da qui sono emersi due opposti orientamenti giurisprudenziali:
- Da un lato quello espresso da ultimo dal Tribunale di Foggia, sentenza 10 giugno 2021, secondo cui il docente ha diritto a godere dei sei giorni di ferie “per motivi personali e familiari”, la cui fruizione può avvenire per gli stessi motivi e con le stesse modalità dei permessi e tale diritto non è subordinato alla verifica che sia possibile la sostituzione del personale assente e che, per tale situazione, vengano a verificarsi oneri aggiuntivi. Si veda in tal senso anche l’analoga sentenza del Tribunale di Genova (sentenza 28/07/2023).
- Dall’altro, un secondo e diverso orientamento, secondo cui la legge di stabilità del 2013 (art. 1 comma 54) detterebbe disposizioni specifiche che consentono di ritenere superato il meccanismo di fruizione previsto dal CCNL 2007 e dunque la possibilità di fruire delle ferie durante l’anno scolastico sarebbe comunque condizionata alla verifica che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si veda in tal senso anche la sentenza del Tribunale di Velletri (sentenza 19/07/2024).
Nella sua risposta, l’ARAN sembra accogliere questo secondo orientamento, ammettendo la possibilità di fruire dei 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La norma legislativa in parola – afferma l’ARAN – ha infatti superato la previsione contrattuale di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL del 29/11/2007.