CONCORSO DOCENTI 2024 PNRR: ATTENZIONE A INDICARE IL TITOLO DI ACCESSO

Nella nostra precedente comunicazione abbiamo chiarito come indicare il titolo di accesso al concorso da parte di chi è in possesso dell’abilitazione oltre alla laurea e  24 cfu- CLICCA QUI- 

Alcuni docenti, in merito a tale nostra comunicazione, ci hanno chiesto di chiarire se aprendo il menu a tendina nel sistema informativo del MIM e comparendo l’indicazione “Titolo di studio + 30 CFU” occorre riportare tale dicitura di accesso per chi è in possesso dell’abilitazione conseguita con il percorso dei 30 cfu

Invero, così non è. 

Infatti, gli aspiranti che sono GIA’ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE, A QUALSIASI TITOLO CONSEGUITA, DOVRANNO RIPORTARE L’OPZIONE DI ACCESSO “Titolo di studio + Abilitazione specifica”

Questa opzione va allora selezionata da tutti gli aspiranti che sono in possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso per cui concorrono. Quindi, provvederanno a cliccare tale opzione gli aspiranti abilitati che hanno conseguito tale titolo a seguito di:

  • Percorsi abilitanti 60 CFU/CFA di cui all’art. 2-bis D.lgs 59/2017.
  • Percorsi abilitanti  30 CFU/CFA di cui all’art. 2-ter, comma 4 D.Lgs. 59/2017 (30 CFU/CFA riservati a coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o a coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno) e Percorsi abilitanti  30 CFU/CFA D.Lgs. 59/17 art. 2-bis, comma 2 e art. 2-ter comma 4-bis (30 CFU/CFA per docenti con tre anni di servizio). 
  • COBASLID
  • BIFORDOC
  • SISS
  • TFA 2012 e 2014
  • PAS
  • Abilitazione da concorso (es: 2012, 2020)
  • Abilitazione da conferma in ruolo da concorso straordinario BIS art. 59 comma 9 Bis
  • qualsiasi altro tipo di abilitazione già conseguita

Ciò chiarito, si PRECISA CHE DOVRANNO INDICARE L’OPZIONE “TITOLO DI STUDIO + 30 CFU/CFA” solo da coloro che anno conseguito (o sono iscritti) ai 30 CFU non come titolo di abilitazione, ma come titolo di accesso al concorso in via transitoria, in attesa di conseguire l’abilitazione ai sensi dell’art. 18-bis commi 1 e 3 del D. Lgs. 59/2017. Si tratta cioè dei percorsi volti all’acquisizione dei “primi” 30 CFU/CFA, il cui contenuto è definito dall’Allegato 3 al DPCM 4 agosto 2023.

Il percorso in questione  è quindi finalizzato ad acquisire  almeno 30 CFU/CFA meramente ai fini della partecipazione al concorso mentre l’abilitazione verrà conseguita SOLO a completamento dei 30 CFU mancanti, post-concorso (solo poche università hanno attivato tale percorso, per cui saranno pochissimi i docenti in possesso di tale titolo)

Da quanto sopra evidenziato concludiamo con il dire che questa opzione di accesso al concorso non deve essere selezionata dai candidati che hanno già conseguito l’abilitazione  attraverso i percorsi da 30 CFU per docenti abilitati/specializzati o i 30 CFU per triennalisti. Chi ha già conseguito l’abilitazione deve infatti selezionare l’apposita voce  (vedi sopra).

D’altra parte anche il MIM ha chiarito con una apposita FAQ  n.20 a chi è riferita tale opzione di scelta di accesso:

20. D. Sono in possesso dell’abilitazione specifica attraverso il percorso abbreviato di 30 CFU di cui all’art. 2-ter, comma 4, del D.Lgs. 59/2017, in quanto in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Nella procedura di iscrizione devo selezionare quale tipologia di titolo di accesso “Titolo di studio e 30 CFU/CFA”?

No, tale tipologia deve essere selezionata dai candidati che hanno conseguito i 30 CFU non come titolo di abilitazione, ma come titolo di accesso al concorso in via transitoria, in attesa di conseguire l’abilitazione ai sensi dell’art. 18-bis del D. Lgs. 59/2017. Nel caso di specie, invece, dovrà essere selezionata la voce “Titolo di studio e abilitazione specifica” e la procedura di abilitazione “Abilitazione conseguita attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA come previsto dal D.Lgs. 59/17 art. 2-bis, comma 2, e art. 2-ter commi 4 e 4-bis”