NOTA DEL MIM RELATIVA AI REQUISITI DI SERVIZIO PER SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA

Come è noto il docente immesso in ruolo, ai fini del  superamento del  periodo di prova deve prestare  almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche

In relazione a quanto precede, a prescindere da coloro che sono stati assunti con effetto dal 1.9.2024, in virtù di quanto disposto dalla L. 106/2024 si sono potute effettuare anche immissioni in ruolo entro il 31 dicembre 2024 (graduatorie concorsuali approvate entro il 10 dicembre 2024)

Tenuto conto di quanto precede, il MIM è stato costretto ad emanare la nota n.1765 del 15 gennaio 2025, con la quale ha stabilito che  il conteggio dei requisiti di servizio ai fini della validità dell’ anno di formazione e prova, dovrà essere proporzionalmente riparametrato sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato.

In sostanza i suddetti requisiti di servizio (180 e 120 giorni) devono essere ridotti tenendo conto del fatto che il contratto a tempo indeterminato ha avuto inizio successivamente.

Nella nota si afferma che, poiché la prestazione del servizio di ruolo nell’a.s. 2024/2025 da parte del personale assunto a tempo indeterminato sulla base della norma citata è temporalmente ridotta rispetto a quella del personale assunto entro il 31 agosto 2024 secondo le norme ordinamentali, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 226 del 2022, il conteggio dei requisiti di servizio debba essere proporzionalmente riparametrato sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato.

La nota specifica inoltre che allo stesso modo si procederà rispetto alla categoria dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025 in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione, di cui al punto 3 della citata nota prot. 202382 del 2024.

Va infatti ricordato che, per le graduatorie pubblicate prima del 31 agosto: 

  • Nel caso di nomina in ruolo successiva al 31 agosto (da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto), il docente prenderà servizio solamente nell’anno scolastico successivo (1 settembre 2025).
  • La decorrenza economica sarà quindi il 1 settembre 2025.
  • La decorrenza giuridica invece sarà il 1 settembre 2024 (inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina).
  • Agli aspiranti immessi in ruolo dopo il 31 agosto, non verrà assegnata una scuola di titolarità ma solo una provincia di titolarità.
  • Durante l’anno scolastico 2024/2025, parteciperanno poi alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026 e, al termine dei movimenti, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno nel 2025/2026 l’anno di formazione e prova.

I docenti in parola, come specificato dalla nota n. 202382 del 2024, possono svolgere l’anno di prova se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione. Anche per loro si applica quindi il riproporzionamento dei requisiti di servizio. (es: coloro che sono stati nominati con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025 e che quest’anno stanno svolgendo una supplenza sul medesimo grado iniziata a novembre).

nota-1765-del-15-gennaio-2025-attivita-formative-percorso-formazione-e-prova-personale-docente-ed-educativo-neoassunto-chiarimenti