Ufficializzate dall’ARAN con la circolare 1/2025 prot.553 del 16 gennaio 2025, le date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU in tutte le Pubbliche Amministrazioni, scuole comprese.
Con la stessa nota vengono forniti chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.
- Le elezioni si svolgeranno nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025. È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l’orario di chiusura dell’ultimo giorno di votazione (16 aprile) dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate sull’intranet dell’Amministrazione.
- Le operazioni di scrutinio si terranno a partire dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14:00 di giovedì 17 aprile. Il verbale elettorale dovrà essere affisso dal 17 al 24 aprile 2025.
ELETTORATO PASSIVO – CHI SI PUO’ CANDIDARE
- Possono candidarsi, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.
- Il personale a tempo indeterminato che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato passivo nella sede di titolarità. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolta l’attività su due o più istituzioni, esercita l’elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto.
- In tutti i casi (tempo indeterminato o determinato), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025.
- Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell’elenco delle esclusioni.
- Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 28 gennaio 2025 e sino al 14 marzo 2025, ultimo giorno utile. Nel solo caso in cui l’Amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 – termine ultimo per la presentazione delle liste – e la Commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l’ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
ELETTORATO ATTIVO : CHI PUO’ VOTARE
- La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 6 dell’ACNQ 12 aprile 2022. In particolare la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali).
- Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).
- Il personale assunto – con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025 – nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) e il primo giorno di votazione (14 aprile 2025) ha diritto di voto (elettorato attivo) – nei limiti e con le precisazioni sopra esposte – nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
- Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato attivo:
- nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;
- nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
- nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.
- Le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione coinvolte devono, pertanto, fare attenzione nei casi sopra esposti al fine del corretto inserimento del nominativo di detto personale nell’elenco generale alfabetico degli elettori, al fine di evitare che vi siano duplicazioni. Infatti, il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito anche delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
- il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc…;
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”.
L’elettore può votare per la sola lista e/o esprimere una preferenza per un candidato. Si rammenta che:
- nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati e si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista;
- nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti le liste dovranno essere affisse all’entrata della sezione ed è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell’apposito spazio sulla scheda.
Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
SCARICA LA CIRCOLARE ARAN: CIRCOLARE-RSU-N.-1-2025-per-pubblicazione
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FLP SCUOLA FOGGIA
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