VINCITORI CONCORSO PERSONALE DOCENTE SPROVVISTI DI ABILITAZIONE: CHIARIMENTI IN ORDINE AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE

In un nostro precedente comunicato abbiamo dato notizia della nota ministeriale con cui …si è tentato da parte del MIM e del MUR-clicca e scarica….di fornire delucidazioni in ordine ai percorsi abilitanti destinati ai vincitori del concorso PNRR1 –

Invero, tale nota ha lasciato in sospeso alcuni dubbi che tentiamo con questo nostro comunicato di derimere. 

Premesso che per acquisire l’abilitazione all’insegnamento, i vincitori sono tenuti a completare il percorso di formazione attraverso i percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA e 36 CFU/CFA, è evidente che vi è un problema di dove conseguire tale titolo abilitante atteso che  che non tutte le classi necessarie al completamento risultano disponibili in maniera uniforme sul territorio nazionale

Siffatta situazione, ovviamente, determina problemi per il docente interessato che, impegnato nell’insegnamento in una determinata provincia, potrebbe essere costretto ad iscriversi al corso di formazione presso un’istituzione distante e/o difficile da raggiungere rispetto alla sede di servizio.
Il MIM intenderebbe venire incontro a tali difficoltà consentendo l’iscrizione al percorso di formazione presso l’istituzione universitaria che ha attivato la specifica classe di concorso e la possibilità di svolgere il percorso formativo in collaborazione con l’università più prossima alla sede di servizio del docente.
Ciò sarebbe possibile in quanto l’offerta formativa di tutte le tipologie di percorso consta infatti di una parte generale e di una parte specifica relativa alle metodologie delle discipline di riferimento. Il comma 6- bis dell’art. 18-bis del D.Lgs. 59/2017 prevede che: “per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4”.

In questo modo si potrebbe svolgere la parte di formazione specifica con modalità telematiche sincrone presso l’università nella quale il docente risulta iscritto e la parte generale presso altra università più prossima alla sede di servizio.

Questo è il motivo per cui il MIM invita i rispettivi Uffici Scolastici Regionali a fare una accurata rilevazione sia dei docenti e classi di concorso interessate nonchè dei corsi attivati dalle università che operano nel territorio. Tale rilevazione deve subito essere trasmessa al Ministero dell’Università 

Ai fini della definizione del percorso di completamento da svolgere per l’acquisizione dell’abilitazione, l’Ufficio scolastico regionale dovrà valutare puntualmente la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso. Una volta acquisiti questi dati il MUR coadiuverà le istituzioni presenti nella Regione ai fini dell’avvio di una collaborazione con una delle istituzioni accreditate per la classe di concorso di interesse

L’istituzione della sede di servizio del docente erogherà in presenza la parte generale della formazione sulla classe di concorso, mentre l’istituzione accreditata per la classe di concorso di interesse, con la quale è stata attivata la suddetta collaborazione, svolgerà la didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento, con modalità telematica, comunque sincrona.

Il titolo abilitante sarà rilasciato dall’università che eroga la didattica a distanza, presso la quale lo studente è anche formalmente iscritto.

Per quanto attiene, poi, alla tipologia di  percorso abilitante che i docenti vincitori di concorso devono frequentare si ricorda che i percorsi abilitanti che riguardano detti docenti sono:

  • 30 CFU allegato 2
  • 30 CFU/CFA all. 4
  • 36 CFU/CFA all.5

Il Ministero su tale problematica ha fatto presente che vale la situazione dell’interessato al momento dell’attivazione dei percorsi. 

I vincitori del concorso PNRR1 avranno accesso diretto, in qualità di sovrannumerari, al percorso abilitante dell’anno accademico 2024/25.

Vi sono anche, però, candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito del concorso PNRR1 , in ragione dello scorrimento della graduatoria (per rinunce sopravvenute o “speranzosi” per l’approvazione dell’emendamento del decreto mille proroghe) si chiedono cosa fare. Ebbene tali docenti possono: 

  • attendere l’eventuale nomina per scorrimento graduatoria e l’anno prossimo frequentare il corso abilitante da 30 o 36 cfu  oppure iscriversi ai percorsi abilitanti attivati in questo anno accademico e scegliere uno dei percorsi attivati tra 60 CFU (con possibilità di far riconoscere i 24 CFU) o 30 CFU ed eventualmente rientrare nelle selezioni per titoli e servizio.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI GLI ISCRITTI ALLA FLP SCUOLA FOGGIA OVVERO CHE PERFEZIONANO L’ISCRIZIONE AL SINDACATO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI CONSULENZA, POSSONO RECARSI PRESSO LA NOSTRA SEDE PRENOTANDO APPUNTAMENTO.