IL Miur chiarisce che il numero di giorni necessario per il superamento del periodo di prova (180 e 120 giorni) deve tener conti di chi è in part-time o impegnato su spezzone orario.
Per le classi disciplinari affini occorre far riferiment0 agli ambiti disciplinari di cui al DM 354/98, ma resta l’obbligo del servizio nello stesso grado di scuola.
Per quanto riguarda il servizio su sostegno si precisa che lo stesso è valido anche per la disciplina e viceversa. Inoltre il servizio su sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria è valido per entrambi i ruoli e vale la stessa regola anche per il servizio nel I e II grado della scuola secondaria.