L\’USR LOMBARDIA, A SEGUITO DELLE ISTRUZIONI MINISTERIALI, CHE QUINDI VALGONO PER TUTTI GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, HA FORNITO LE SEGUENTI INDICAZIONI E PRESCRIZIONE CHE, RIBADIAMO, HANNO VALORE ANCHE PER LA NOSTRA REGIONE.
RECLUTAMENTO FASE “C” – CHIARIMENTI E INDICAZIONI
A seguito delle precisazioni fornite nel corso della riunione del 18 u.s. tenutasi presso il MIUR, si forniscono le seguenti indicazioni relativamente alle nomine di “fase C”, con particolare riferimento ai soggetti già destinatari di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto:
1) I soggetti titolari di supplenza fino al 30 giugno su posto non intero, indipendentemente dalle classi di concorso di supplenza e di nomina di fase C, possono rinunciare alla supplenza, prima o contestualmente alla data di convocazione per la scelta della sede.
NOSTRO COMMENTO: IN SOSTANZA COLORO CHE HANNO IN CORSO UNA SUPPLENZA ANNUALE SU CATTEDRA ORARIA POSSONO RINUNCIARE ALLA SUPPLENZA ANCHE DURANTE LA CONVOCAZIONE PER LA SCELTA DELLA SEDE
2) I soggetti titolari di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto su posto intero, ma su classe di concorso diversa da quella della nomina di fase C, possono rinunciare alla supplenza prima o contestualmente alla data di convocazione per la scelta della sede, in quanto la diversità di classe di concorso non consentirebbe loro di svolgere l’anno di prova nel corrente anno scolastico.
NOSTRO COMMENTO: DIVERSAMENTE DA QUANTO COMUNICATO VERBALMENTE E SU CUI LE OO.SS COSIDETTE RAPPRESENTATIVI AVEVANO DIFFUSO COMUNICATI, L\’USR CHIARISCE CHE CHI HA IN CORSO UNA SUPPLENZA SU CATTEDRA INTERA PUO\’ RINUNCIARE ALLA SUPPLENZA IN CORSO ANCHE CONTESTUALMENTE ALLA CONVOCAZIONE PER LA SCELTA DELLA SEDE, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE SE TRATTASI DI CLASSE DI CONCORSO DIFFERENTE RISPETTO A QUELLA PER CUI SI E\’ OTTENUTA LA NOMINA IN RUOLO IN FASE C NON SI PUO\’ EFFETTUARE IL PERIODO DI PROVA.
3) Per i soggetti che alla data di convocazione per la scelta della sede risultino titolari di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto su posto intero e sulla medesima classe di concorso della nomina di fase C si applica l’art. 1, c. 99 della legge 107/2015, il quale prevede il differimento della presa di servizio rispettivamente all’1 luglio o all’1 settembre 2016. Tuttavia, tali soggetti possono rinunciare alla supplenza, purché la rinuncia intervenga prima della data di convocazione per la scelta della sede. In tal caso, prenderanno servizio l’1 dicembre 2015.
NOSTRO COMMENTO; ATTENZIONE PER COLORO CHE HANNO INVECE IN CORSO UNA SUPPLENZA ANNUALE SULLA STESSA TIPOLOGIA DI POSTO PER LA QUALE HANNO CONSEGUITO LA NOMINA IN RUOLO, LA RINUNCIA ALLA SUPPLENZA ANNUALE DEVE ESSERE EFFETTUATA PRIMA DELLA DATA DI CONVOCAZIONE PER LA SCELTA DELLA SEDE
Gli Uffici avranno il compito di verificare la graduazione degli elenchi di coloro che abbiano accettato la nomina di fase C. A tal proposito si richiamano i criteri di graduazione:
1) La fase provinciale precede la fase nazionale;
2) All’interno di ciascuna delle due fasi, il concorso ordinario precede la GaE;
3) All’interno della GaE, la fascia precede il punteggio;
4) A parità di punteggio, si applicano le precedenze. Tuttavia, il file non consentirà di visualizzare la tipologia di preferenze, ma conterrà soltanto la dicitura “Preferenza Sì” / “Preferenza No”. Pertanto, se tutti i soggetti coinvolti compaiono con il No si applicherà il criterio della minore età; se compaiono un Sì e un No, il Sì precede il No; se compaiono due o più Sì e non è possibile verificare la tipologia di preferenze, si applicherà il criterio della minore età.
NOSTRO COMMENTO: E\’ STATA GRADUATA LA PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE. IN SOSTANZA COLORO CHE HANNO OTTENUTO LA NOMINA IN RUOLO IN QUANTO HANNO INDICATO LA PROVINCIA ASSEGNATA COME PRIMA SEDE, PRECEDONO COLORO CHE HANNO AVUTO LA NOMINA PER SCORRIMENTO DELLA PROVINCIA INDICATA. ALL\’INTERNO DI TALI GRUPPI PRECEDONO COLORO CHE RISULTANO NOMINATI QUALI IDONEI DEL CONCORSO 2012. ALL\’INTERNO DELLA GAE, POI, SI PROCEDE SECONDO LA FASCIA DI INSERIMENTO. VALGONO LE PRECEDENZE A PARTIA\’ DI PUNTI. IN OGNI CASO VALGONO LE PRECEDENZE NELLA SCELTA DELLA SEDE PER COLORO CHE VANTANO I REQUISI DI CUI ALLA LEGGE 104
Si ribadisce che la presa di servizio dovrà avvenire inderogabilmente l’1 dicembre e non “entro l’1 dicembre”. Eventuali indicazioni difformi vanno prontamente rettificate.
NOSTRO COMMENTO: ATTENZIONE L\’ASSUNZIONE IN SERVIZIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO DOVRA\’ AVVENIRE, SALVO LEGITTIMO IMPEDIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE, IL 1^ DICEMBRE 2015.
A breve verranno fornite indicazioni per coloro che si trovino in servizio su nomina fino all’avente titolo.
Verranno altresì fornite indicazioni sulle supplenze per i posti rimasti liberi dopo le nomine di fase C; fino ad allora, nessun dirigente scolastico potrà attribuire in via definitiva contratti per la sostituzione dei vicari.
LA NOSTRA SEGRETERIA PROVINCIALE E\’ COMUQNUE A DISPOSIZIONE DI QUANTI INTENDONO OTTENERE ULTERIORI CHIARIMENTI.