CONCORSO A CATTEDRE: PRIME INDISCREZIONI SUI REQUISITI PER FAR PARTE DELLE COMMISSIONI

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per posti comuni e di sostegno sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docentI

Per la scuola primaria, ove non sia possibile affidare, per la scuola dell’infanzia e secondaria, ai componenti effettivi della commissione l’accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l’insegnamento delle lingue straniere prescelte dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere. Identica procedure per le competenze informatiche.

La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

REQUISITI

Gli aspiranti alla nomina di presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono possedere:

scuola dell’infanzia e primaria,

per i professori universitari, avere insegnato o insegnare presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;

per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere una istituzione scolastica presso la quale sono attivati percorsi di scuola dell’infanzia o primaria ovvero provenire dai ruoli dei docenti della scuola dell’infanzia o primaria;

per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore.

scuola secondaria di primo e secondo grado

per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare coerente con la classe di concorso;

per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli;

per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore

posti di sostegno 

per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver avuto l’attribuzione di insegnamenti nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado. Il possesso della specializzazione all’insegnamento agli alunni con disabilità costituisce comunque titolo preferenziale.

Requisiti dei docenti

 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado su posto comune 

aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola dell’infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso;

essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all’articolo 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, i bienni accademici di secondo livello (Afam).

I docenti Afam che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.

PER POSTI DI SOSTEGNO

essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità conseguito attraverso percorsi ordinamentali;

aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso;

essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all’articolo 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, i bienni accademici di secondo livello (Afam).

In aggiunta a quanto sopra previsto i docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

ottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori scientifico disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

aver svolto attività di docente supervisore o tutor presso i bienni di specializzazione delle scuole superiori per l’insegnamento secondario o presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;

aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore, di tutor o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;

diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;

diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC);

Nella formazione delle commissioni relative alla scuola primaria, anche ai fini della verifica delle competenze di insegnamento nella lingua inglese, almeno un componente deve essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:

aver insegnato come docente specialista per almeno 2 anni;

avere una conoscenza della lingua inglese di livello C1 certificata dagli Enti certificatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012;

avere il titolo di studio valido per l’accesso alle classi di concorso A24 e A25 per lingua inglese.

I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e, per i gradi diversi dalla primaria, di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso devono avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:

aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A41– Scienze e tecnologie informatiche;

aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola.