CON LA ALLEGATA NOTA IL MIUR HA CHIARITO CHE IL TERMINE DEL 30 GIUGNO PER LA COSTITUZIONE DELLE RETI DI SCUOLE NON E’ PERENTORIO. IN RAGIONE DI TALE CHIARIMENTO APPARE OPPORTUNO, VISTO ANCHE IL PERIODO PARTICOLARE IN CUI SIA I DIRIGENTI SCOLASTICI CHE IL PERSONALE DOCENTE ED ATA SONO IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI CONCLUSIONE DELL’A.S., RINVIARE TALI DECISIONI CON L’INZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO.
D’ALTRA PARTE, MENTRE PER LE RETI DI AMBITO SUSSISTEREBBE L’OBBLIGO IMPOSTO DALLA LEGGE 107, PER LE RETI DI SCOPO, VICEVERSA, OCCORRE IL COINVOLGIMENTO DELLE RSU E DELLE OO.SS.
INFATTI, LE RETI DI SCOPO, PREVEDENDO GESTIONE ASSOCIATE DI SERVZI E UTILIZZO DEL PERSONALE, PORTANO RIFLESSI SULLE POSIZIONI GIURIDICHE DEL PERSONALE PER CUI, AI SENSI DEL CCNL, LA MATERIA E’ OGGETTO DI TRATTATIVA ED INFORMATIVA SINDACALE,
I DIRIGENTI SCOLASTICI, QUINDI, PRIMA DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DELLE RETI DI SCUOLE DI SCOPO, DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE PROCEDERE AD UN CONFRONTO CON LE RSU E LE OO.SS., OTTENERE L’AVALLO DEGLI OO.CC. MEDIANTE SPECIFICHE DELIBERE E SOLO DOPO TALI PASSAGGI POTRANNO SOTTOSCRIVERE L’ACCORDO.
EVENTUALI INIZIATIVE “A CARATTERE PADRONALE” CHE NON SONO PREVISTE NE’ NEL CCNL NE’ TANTO MENO NEL DPR275/2000 RELATIVO AL REGOLAMENTO SULL’AUTONOMIA SCOLASTICA (CHE CONTIENE SPECIFICHE NORME SULLA COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE RETI DI SCUOLE) SONO VIZIATE DA ECCESSO DI POTERE E PALESE ILLEGITTIMITA’.