CALENDARIO CONFERIMENTO SUPPLENZE : L’UST PUBBLICA DATE DI CONVOCAZIONE

L’UST DI FOGGIA HA PUBBLICATO IL CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO……vedi nostra nota del 5 ottobre…..

PUR COMPRENDENDO LA NECESSITA’ DI DEFINIRE ALCUNE SITUAZIONI RELATIVE ALLE ORDINANZE DEL TAR, NON CI APPARE CONGRUO RIMANDARE ADDIRITTURA AL 14 OTTOBRE LA CONVOCAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA.

 

Con l’occasione ripubblichiamo la circolare del Miur sulle supplenze per l’a.s.16/17 debitamente commentata dalla nostra segreteria provinciale.

 

RICORDIAMO ANCHE:

 

  • la mancata accettazione di una nomina comporta l’esclusione i nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto.
  • la mancata assunzione, dopo aver accettato una nomina, comporta la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto SOLO per quella specifica disciplina.
  • coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05  sono obbligati ad accettare posti di sostegno nella specifica disciplina ovvero ordine di scuola, l’ obbligo non si applica per altre discipline o tipo di posto
  • è consentito accettare uno spezzone pur in presenza di posto intero. In tal caso perà non si ha diritto ad essere convocati successivamente per completamento. Tale possibilità è riservata solo a coloro che, convocati, hanno dovuto accettare uno spezzone in quanto non vi erano posti interi
  • resta  comunque la possibilità del completamento orario per graduatorie di istituto
  • le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.
  • si precisa anche, facendo seguito a numerosi quesiti, che i docenti  possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, anche se non si  prende servizio (aspettativa, congedo, etc…).
  • è bene sottolineare che la priorità nella scelta della sede (L. 104 art. 21 e 33) si applica  solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore). Ciò vuol dire che  se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
  • le assunzioni nei confronti di coloro che godono delle riserve Legge 68/99, secondo le scoperture d’organico, non possono superare  la quota del 50% dei posti da conferire e  va calcolata solo sui posti interi (sia al 30/06 che al 31/08) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve, e non quindi sugli spezzoni.

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE ACQUISITE PRESSO LA NOSTRA SEDE PROVINCIALE

  • calendario
  • allegato 2