In relazione ad alcuni quesiti che ci sono pervenuti per le vie brevi, relativi alle cessazioni dal servizio del personale della scuola, con effetto dal prossimo 1^ settembre 2017, forniamo le seguenti precisazioni:
a) Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate tramite la procedura “Istanze on line” del sito internet del MIUR (http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml);
b) Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata C.M. n.38646 del 7.12.2016, dovranno essere, invece, inviate direttamente all’ente previdenziale (INPS), esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’INPS, previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. (gli iscritti FLP SCUOLA FOGGIA possono rivolgersi al nostro patronato convenzionato SIAS in Piazza S.Francesco n.1 – FOGGIA)
4) “Disposizioni in materia di salvaguardia” – L’articolo 1, comma 265 lett d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero nei confronti dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, che perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (settima salvaguardia). Il personale che ha ricevuto la certificazione da parte dell’INPS, potrà presentare domanda di collocamento a riposo entro i termini previsti dal DM 914/2016 (20 gennaio 2017);
5) “Applicazione dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008” in cui viene precisato che il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età di cui all’art. 509 – comma 5 – del D.Lvo 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2017 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. L’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di due anni. Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico e dal Direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale.
6) In relazione a quanto indicato a pag.2 ultimo periodo della nota Miur del 7 dicembre 2016 – istruzioni per le cessazioni dal servizio – è opportuno evidenziare che, stante la vigenza del DPR 29.12.73,n.1092 in materia di cessazioni dal servizio per i pubblici dipendenti, il personale della scuola maschile con anni 42 e mesi 10 e quello femminile con 41 e 10 mesi, cessa dal servizio, obbligatoriamente, al compimento, entro il 31 agosto 2017, del 65^ anno di età. Per cui le scuole saranno invitare dall’UST di Foggia a verificare il possesso di tale anzianità contributiva per disporre, relativamente a coloro che si trovano nelle siffatte situazioni anagrafiche e di servizio, il collocamento a riposo per limiti di età.
Questa organizzazione sindacale è a disposizione di quanti, personale della scuola e segreterie scolastiche, intendono ricevere chiarimenti in materia di cessazioni dal servizio.