La ritenuta ex Enam è prevista dall’art. 3, primo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1957, n. 93. Conseguentemente, per la sua abolizione è necessaria una norma di legge che abroghi la disposizione citata. Va, al riguardo, evidenziato che l’attività di assistenza magistrale, nonostante la soppressione dell’Enam, non ha subito sostanzialmente interruzioni nella continuità dell’erogazione delle prestazioni e costituisce tutt’ora un esempio di istituto diretto ad esprimere valori di solidarietà e di attenzione ai bisogni degli iscritti ex Enam.
Si riporta, di seguito, l’elenco delle prestazioni erogate, cui hanno diritto gli insegnanti sia in servizio che in pensione:
- Assistenza climatica (Soggiorni di vacanza o per cure termali presso le 7 strutture di soggiorno in proprietà;
- Assistenza sanitaria (Contributo sulle spese sanitarie sostenute dall’iscritto);
- Contributo per iscritti in quiescenza non autosufficienti (Contributo, annuale e ripetibile, agli iscritti in quiescenza invalidi, non autosufficienti e in stato di bisogno);
- Assegni temporanei integrativi (Contributo erogato agli iscritti ex Enam in servizio che incorrono nella riduzione o sospensione della retribuzione per periodi di assenza);
- Assistenza scolastica (Borse di studio scuola secondaria di II grado e corsi di laurea e corsi post-laurea, Assegni di frequenza scolastica per orfani, Contributi formativi per studenti portatori di handicap);
- Assistenza straordinaria (Contributi agli iscritti in servizio o in quiescenza ex Enam, in casi eccezionali di bisogno, non riconducibili ad alcuna fra le altre prestazioni istituzionali);
- Assegno di solidarietà (Contributo concesso ai superstiti degli iscritti deceduti in attività di servizio permanentemente inabili al lavoro e a totale carico dell’iscritto deceduto);
- Concessione piccoli prestiti (Prestiti a favore degli iscritti in attività di servizio per due mensilità ad un tasso del 2,5 %).
L’Inps, che ha surrogato l’Enam, non riesce ad assicurare le stesse prestazioni eppure, proprio dal sito dell’Inps, nella sezione Benefici Sociali si legge quanto segue.
SOGGIORNI CLIMATICO TERMALI
Ogni anno vengono banditi due concorsi denominati Soggiorni invernali e Soggiorni primaverili presso le case del maestro. I bandi sono pubblicati in Iniziative Welfare, assistenza e mutualità. Le istruzioni per partecipare ai concorsi e per indicare le preferenze sulla destinazione sono contenute nei bandi, mentre le informazioni sulle strutture ospitanti sono pubblicate successivamente, nel medesimo spazio del bando di concorso.
A chi spetta
agli iscritti – in servizio o in quiescenza – all’Assistenza Magistrale (sono: gli insegnanti di scuola statale dell’infanzia e primaria a tempo indeterminato; i dirigenti scolastici provenienti dall’ex ruolo dei direttori didattici e gli attuali direttori dei servizi generali e amministrativi provenienti dalla legge 1213/1967, comunque assoggettati a ritenuta Enam; i docenti di religione cattolica assunti nei ruoli dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria e assoggettati a ritenuta Enam); ai loro orfani minorenni e familiari presenti nel modello Isee.
La domanda
Modalità, documenti e scadenza per presentare domanda di partecipazione sono indicati nei rispettivi bandi di concorso.
Le domande di partecipazione possono essere inoltrate solo telematicamente, accedendo ai “Servizi on line”, “Accedi ai Servizi” di questo sito, tramite Pin e, di seguito, dal menù a sinistra, “Servizi per il cittadino”.
Fare attenzione, durante la compilazione della domanda, all’inserimento di eventuali familiari poiché se NON vengono inseriti nel modello di domanda già parzialmente precompilato, nella sezione altri partecipanti al soggiorno, NON avranno alcuna possibilità di essere “recuperati” in seguito.
Chi è risultato vincitore al concorso deve scegliere la struttura di soggiorno preferita tramite la procedura telematica “Scelta preferenze vacanza”, fino ad un massimo di cinque differenti pacchetti-soggiorno (località con turno unico). Una volta indicata la propria preferenza, l’Istituto comunica al vincitore, tramite la sezione riservata al concorso, tramite sms e inviando una email, l’ammissione alla struttura e gli elementi necessari per pagare la quota dovuta che sono: il codice univoco di pagamento, l’importo, la data entro cui effettuarlo.
La non indicazione di almeno una struttura di preferenza, entro i termini e le modalità comunicati dall’Istituto saranno considerati rinunciatari e verranno esclusi dall’assegnazione del soggiorno e da eventuali ripescaggi.
La quota dovuta deve essere versata tramite incasso domiciliato. Nella funzione “Segui iter domanda” dell’area riservata, è disponibile il relativo modello cartaceo precompilato e il codice univoco che corrisponde all’importo calcolato sulla base della propria fascia ISEE e del numero di partecipanti.
Per trasmettere la domanda si accede con codice Pin: in home page di questo sito, nella sezione Servizi online – Accedi ai servizi – Servizi per il cittadino – codice fiscale e Pin – Servizi ex Inpdap – Per tipologia di servizio o per ordine alfabetico – Soggiorni Enam – Domanda. Se non si è in possesso del Pin, richiederlo come indicato in home page.
Per procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come “richiedente” della prestazione. Il richiedente della prestazione potrebbe essere una figura diversa dal titolare del diritto per il quale l’Inps è già in possesso dei dati anagrafici, pertanto, altri soggetti richiedenti previsti nel bando, quali il/la vedovo/a, l’altro genitore o il tutore di minore, dovranno preventivamente presentare richiesta d’iscrizione in banca dati, con le modalità indicate nel bando. Una volta iscritti, nei Servizi on line disponibili nell’Area Riservata, a questo punto comparirà la procedura “Soggiorni Enam – Domanda” e così potranno compilare e presentare la domanda di partecipazione al concorso.
CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE
La prestazione è riservata agli iscritti alla Gestione magistrale, e consiste in un contributo corrisposto in modo proporzionale alla spesa sostenuta (da un minimo del 15% a un massimo del 35%), diverso a seconda della fascia Isee di appartenenza, desumibile dal modulo di domanda. Sono ammesse le spese strettamente medico – sanitarie inerenti a prestazioni di qualsiasi tipologia, con esclusione di quelle aventi finalità puramente estetiche e di quelle medico – legali. Tra le spese sanitarie ammesse rientrano anche quelle per fecondazione assistita.
Le spese per essere ammesse a rimborso devono essere state sostenute non oltre i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Il contributo varia a seconda della fascia Isee alla quale si appartiene. Le fasce sono 4, come illustrate nella seguente tabella.
A chi spetta
Possono accedere alla prestazione iscritti e familiari conviventi e fiscalmente a carico: il coniuge non legalmente separato; i figli celibi o nubili, i genitori, i fratelli e le sorelle maggiorenni permanentemente inabili al lavoro; il vedovo/a che non abbia contratto nuovo matrimonio e che era a carico dell’iscritto al momento del decesso; gli orfani, anche se titolari di quota parte della pensione di reversibilità, ancorché tale quota superi i limiti fissati dalle vigenti disposizioni per la permanenza a carico.
La domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’area Servizi online di questo sito. Le richieste, da parte di ciascun nucleo familiare, possono essere avanzate a una distanza non inferiore a dodici mesi dall’ultima richiesta presentata. In caso di gravità si può derogare da tale norma. Alla domanda devono essere allegate: autocertificazione attestante che il vedovo/a al momento del decesso dell’iscritto era a carico del medesimo, nel caso vengano presentate ricevute di spese sostenute in loro favore documentazione delle spese sostenute (in originale o in copia dichiarata conforme all’originale tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)