ANCHE L’USR PUGLIA PROVVEDE AD ASSEGNARE AI NUCLEI DI VALUTAZIONE (COSTITUITI A SEGUITO DI ISTANZE PRODOTTE FRA L’ALTRO ANCHE DA D.S. INTERESSATI A “VALUTARE GLI STESSI COLLEGHI ), I DIRIGENTI DELLE SCUOLE DELLA REGIONE.
DA TEMPO ABBIAMO ESPRESSO LE NOSTRE PERPLESSITA’ SU UN SISTEMA “AUTOREFERENZIALE” E “POCO PROFESSIONALE” DI TALE TIPO DI VALUTAZIONE, BASATO, INFATTI, SU NUCLEI IN CUI SONO PRESENTI DIRIGENTI SCOLASTICI CHIAMATI AD ESAMINARE L’OPERATO E LA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DA ALTRI COLLEGHI DIRIGENTI.
IL NOSTRO COMMENTO:
In circa 15 anni ci sono stati circa 5 tentativi per la sperimentazione di un “progetto di valutazione” dei dirigenti scolastici. Tali progetti o non hanno avuto un seguito o sono del tutto falliti. Di converso, forse, proprio la legge 107 e le nuove competenze assegnate ai dirigenti scolastici, pone la necessità di presentare un disegno “reale” “chiaro e trasparente” per la valutazione della dirigenza. Ricordiamo che la legge 107, al fine di garantire la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018, ha previsto e realizzato n.48 incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, stanziando anche 7 milioni di euro per ogni anno del triennio (totale 21 milioni). Per la regione Puglia, mediante semplice e, a nostro avviso, con procedura poco trasparente, sono stati conferiti n.3 incarichi a dirigenti che già svolgevano analogo incarichi a carattere amministrativo (ossia prof. Melilli, già dirigente scolastico con incarico di dirigente presso UST Bari, prof. d’Itollo, già dirigente scolastico con incarico di dirigente presso UST Foggia, dott.ssa Di Febo – manca curriculum sul sito usr(?))
La previsione del nuovo sistema di valutazione, inoltre, ha visto anche implementare il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti con un incremento pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14 milioni di euro per l’anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum. Motivo per cui viene da chiedersi se per tale processo, che, come appresso vedremo, prevede anche una “pagellina di merito o demerito” possa essere “investita” e “utilizzata” una risorsa economica di tale entità. Sempre a nostro avviso, ben potevano tali risorse essere destinate a remunerare ed adeguare lo stipendio tabellare. Utilizzando, poi, quota parte, per retribuire le maggiori responsabilità dei dirigenti in base alla tipologia e complessità della scuola di titolarità. Ben si poteva, anche, utilizzare tale fondo per retribuire i dirigenti disponibili alla mobilità per spostarsi non solo “a domanda”, ma anche secondo le esigenze dell’amministrazione, per coprire scuole situate in particolari contesti sociali.
La valutazione dei dirigenti si articolerà in 4 fasi:
PRIMA FASE: Definizione e consegna degli obiettivi da parte del Direttore dell’USR attraverso le indicazioni delle priorità pervenute dal RAV le priorità nazionali individuate dal MIUR –
SECONDA FASE: Relazione annuale sulle attività e sui risultati raggiunti da parte del DS da trasmettere all’USR con i dati e le evidenze
TERZA FASE: Verifica e valutazione di prima istanza da parte del Nucleo di valutazione della dirigenza scolastica nominato dal Direttore dell’USR
QUARTA FASE: Valutazione finale da parte del direttore USR, con riferimento alle valutazioni di prima istanza del Nucleo interno all’USR (attribuzione della retribuzione di risultato, attribuzione di un nuovo incarico, etc)
I criteri fissati dalla legge 107 per la valutazione dei dirigenti, sono:
a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale.
b) valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali.
c) apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale.
d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.
Alla fine del triennio, sulla base dell’osservazione annuale, si avrà una sintesi finale che porterà ad identificare il rapporto tra OBIETTIVI ASSEGNATI E VALUTAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’esito della valutazione triennale deve essere sintetizzato con una delle seguenti espressioni:
eccellente molto buono buono mancato raggiungimento degli obiettivi
Ai dirigenti che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti, verrà attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie. Non verrà corrisposta alcuna retribuzione di risultato annuale ai dirigenti scolastici per i quali verranno rilevati, tramite la documentazione in possesso degli Uffici scolastici regionali e a seguito di valutazione da parte del Nucleo, gravi carenze nei processi gestionali e organizzativi e mancato rispetto di quanto stabilito dall’art.21 del d.lvo165/2001. Tale valutazione deve essere accompagnata da una relazione specifica del Nucleo da effettuare dopo un’analisi approfondita della documentazione e una visita sulla base di un protocollo definito a livello nazionale. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi trova applicazione l’art. 21 del d. l.vo30 marzo 2001, n. 165. Art. 21 D.L.vo 165/2001. Tale disposto normativo prevede che il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione … ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione.
Per quanto detto, per la “farraginosità” del processo, “l’autoreferenzialità” della valutazione (ma ve lo immaginate un processo valutativo in cui un dirigente scolastico, facente parte del nucleo regionale, viene chiamato a valutare i colleghi e, poi, deve, a sua volta, essere valutato dagli “stessi” componenti facenti parte dello “stesso” nucleo di valutazione ? ASSURDO….è dir poco), la poca “trasparenza” dei criteri, riteniamo che, in ogni modo, occorre contrastare le scelte fatte nella legge 107, spostando la valutazione sul piano della contrattazione per ripristinare i diritti e le garanzie per tutti, senza interventi “paritari” poco professionali e molto autoreferenziali, che lasciano aperte non poche questioni circa l’effettività del processo e l’incidenza sul miglioramento del sistema scolastico. E’ un tema importante che non riguarda solo i dirigenti ma tutto il personale della scuola, ivi compresa la valutazione del “merito” prevista per i docenti, per i quali l’unico criterio utilizzato, nella maggior parte dei casi, è stato “un pò per tutti non fà “bene” a nessuno” e “solleva il dirigente da responsabilità e conflitti interni”. Anche in questo caso, dopo 8 anni di mancato rinnovo contrattuale, non si può assistere a questa “poco edificante valutazione” fatta anche qui da nuclei con componenti variegati, criteri molte volte “singolari”, e richieste di “istanze” per ottenere il “merito ???”.
LA LEGGE 107……VA CAMBIATA…..QUESTA E’ LA SOLA SOLUZIONE!!!!