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PER RISPONDERE A QUESITI POSTI PER LE VIE BREVI, RELATIVI ALL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO, CHIARIAMO CHE:
A) è assolutamente vietato procedere alla modifica del numero dei di posti di potenziamento assegnati nel corrente anno scolastico, sia in diminuzione che in incremento. Sarà possibile, invece, modificare, per la scuola secondaria di I grado, le classi di concorso del posto di potenziamento assegnato con altre classi di concorso, per meglio rispondere alle esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, solo in presenza di un pensionamento, con decorrenza dal 1 settembre 2017, il cui posto possa essere coperto dal docente del potenziamento titolare della medesima classe di concorso (es. pensionamento della cl A030 (motoria) presenza di docente del potenziamento titolare A030 – cambio la Cl in A059 – ovvero A043 ecc.). E’ consentito altresì modificare la classe di concorso del potenziamento qualora la stessa sia priva di titolare.Tale operazione non deve comunque comportare esubero di personale a livello della istituzione scolastica.
B) Il Sistema Informativo del Miur ha provveduto a modificare le classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n.19, e l’assegnazione di un organico di istituto (alla sede principale) comprensivo anche dei posti e spezzoni della sezioni staccate e dei plessi.
C) Per quanto attiene ai trattenimenti alla scuola dell’infanzia: Tutti gli alunni che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2017 rientrano nell’ obbligo di frequenza della classe prima della scuola primaria, salvo in caso di motivi gravi o di salute come disposto dal D. Lgs. 297/94. Il trattenimento di alunni alla scuola dell’infanzia per un ulteriore periodo di tempo fino al massimo di un anno (Nota Miur 547/2014) deve intendersi come possibilità del tutto straordinaria ed eccezionale, ammessa esclusivamente per consentire una migliore acquisizione dei prerequisiti necessari al positivo sviluppo dei processi di apprendimento richiesti nella classe successiva. Tale elemento dovrà emergere chiaramente dalla relazione del Servizio Socio-sanitario allegata alla domanda scritta che i genitori eventualmente interessati presenteranno al Dirigente Scolastico. In tutti gli altri casi è invece opportuno che la scuola avvii fin da subito progetti di continuità educativa e didattica al fine di accompagnare gradualmente alunni e famiglie a vivere con serenità il momento del passaggio e di aiutare la scuola accogliente a predisporre le risorse necessarie per garantirne il benessere. Tutti gli alunni dovranno comunque rimanere registrati fino a giungo 2017 come iscritti alla classe prima, ciò fino all’eventuale formalizzazione del trattenimento, che avviene attraverso specifico decreto emesso dal DS della scuola uscente. In linea di principio questo percorso, richiesto dalla normativa a tutela dei processi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità nella prospettiva di un progetto di vita a lunga scadenza, non dovrebbe interferire con l’eventuale richiesta di sdoppiamento delle classi, in quanto solo in rarissimi casi per uno stesso alunno possono essere validamente prese in considerazione entrambe le ipotesi.