PURTROPPO E’ DIFFUSO NELLE SCUOLE, E NON SOLO DI CAPITANATA, IL COMPORTAMENTO, SPESSO “VESSATORIO” SERBATO DAI DIRIGENTI SULLA ANNOSA QUESTIONE DELLA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI.
ESAMINIAMO LA NORMATIVA
IL BENEFICIO DELL’ASSENZA DAL SERVIZIO DA PARTE DEI DOCENTI, CHIEDENDO DI USUFRUIRE DI GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO, E’ DISCIPLINATO DALL’ART.15 DEL CCNI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
IL PREDETTO ARTICOLO STABILISCE CHE “IL DIPENDENTE, INOLTRE, HA DIRITTO A DOMANDA, NELL’ANNO SCOLASTICO, A TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI DOCUMENTATI ANCHE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE. PER GLI STESSI MOTIVI E CON LE STESSE MODALITÀ, VENGONO FRUITI I SEI GIORNI DI FERIE DURANTE I PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICA DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 9, PRESCINDENDO DALLE CONDIZIONI PREVISTE IN TALE NORMA”.
IL COMMA 2 DELL’ART.15 DEL CCNL SCUOLA 2006/2009, POI, STABILISCE CHE È POSSIBILE FRUIRE I SEI GIORNI DI FERIE, ANZICHÉ COME SEMPLICI FERIE, COME PERMESSI RETRIBUITI. IN SOSTANZA I PERMESSI RETRIBUITI POSSONO DIVENTARE DA 3 FINO A 9 SECONDO LA VOLONTA’, QUESTA SI’ DISCREZIONALE, DEL DIPENDENTE.
DA CIO’ NE DISCENDE CHE SE IL DOCENTE HA GIÀ FRUITO DEI TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO, HA FACOLTA’ DI POTER RINUNCIARE A 6 GIORNI DI FERIE, CONVERTENDOLI, CON LE STESSE MODALITÀ DELL’ART. 15 COMMA 2, IN PERMESSI RETRIBUITI, SENZA DOVERE ATTENDERE O ESSERE SOTTOPOSTO AL POTERE DISCREZIONALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CHE, INVECE, SUSSISTE PER LA SOLA CONCESSIONE DELLE FERIE LADDOVE LO STESSO DIRIGENTE E’ CHIAMATO A VERIFICARE SE VI SIA PERSONALE IN SERVIZIO DISPONIBILE AD ASSUMERE LA SOSTITUZIONE IN MODO CHE NON VI SIANO AGGIUNTIVI DI SPESA PER L’ERARIO.
IN DEFINITIVA, IL DIPENDENTE CHE OPTI PER LA CONVERSIONE DELLE FERIE IN PERMESSO RETRIBUITO, HA L’OBBLIGO DI CORREDARE LA RICHIESTA CON DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL’ASSENZA 0VVERO CON LA PRESENTAZIONE DI SEMPLICE AUTOCERTIFICATA.
QUANTO DETTO E’ SUFFRAGATO DA UNA NOTA ARAN PROT. N. 17637 DEL 18.12.2014 CHE, PRONUNCIANDOSI PROPRIO SU TALE PROBLEMATICHE, COSI’ HA PRECISATO “…IL SECONDO PERIODO DELLO STESSO COMMA CONSENTE AL PERSONALE DOCENTE – CON LA STESSA MODALITÀ (RICHIESTA) E ALLO STESSO TITOLO (MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI) – LA FRUIZIONE DEI SEI GIORNI DI FERIE DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 13, COMMA 9 (FERIE).” AI SENSI DELL’ ART. 13, COMMA 9, LE FERIE RICHIESTE DAL PERSONALE DOCENTE DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA SONO CONCESSE IN SUBORDINE “ALLA POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE IL PERSONALE CHE SE NE AVVALE CON ALTRO PERSONALE IN SERVIZIO NELLA STESSA SEDE E, COMUNQUE, ALLA CONDIZIONE CHE NON VENGANO A DETERMINARSI ONERI AGGIUNTIVI ANCHE PER L’EVENTUALE CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER ORE ECCEDENTI”. DAL DISPOSTO DELLE DUE NORME (ART. 15/2 SECONDO PERIODO E ART. 13/9) SI EVINCE CHE SE I 6 GIORNI DI FERIE SONO DAL PERSONALE DOCENTE RICHIESTI COME “MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI”, QUINDI PRODUCENDO LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ANCHE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE (COSÌ COME AVVIENE PER I PRIMI 3 GIORNI), TALI GIORNI NON SOLO DEVONO ESSERE ATTRIBUITI, QUINDI SONO SOTTRATTI ALLA DISCREZIONALITÀ DEL DIRIGENTE, MA IL PERSONALE RICHIEDENTE IL PERMESSO NON HA L’OBBLIGO DI ACCETTARSI CHE PER LA SUA SOSTITUZIONE “NON VENGANO A DETERMINARSI ONERI AGGIUNTIVI ANCHE PER L’EVENTUALE CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER ORE ECCEDENTI”. RIBADENDO, QUINDI, QUANDO SOPRA CHIARITO, QUALORA IL DOCENTE ESAURISCA I PRIMI 3 GIORNI DI PERMESSO DI CUI ALL’ARTICOLO 15/2 PRIMO PERIODO, HA DIRITTO, CON LA STESSA MODALITÀ (RICHIESTA) E ALLO STESSO TITOLO (MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI) A FRUIRE DI ULTERIORI 6 GIORNI.
IN CONCLUSIONE, SE ANCHE I 6 GIORNI DI FERIE A DISPOSIZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SARANNO FRUITI COME “PERMESSI PERSONALI O FAMILIARI” IL DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO AVRÀ IN TOTALE 9 GIORNI (3+6) SOTTRATTI ALLA DISCREZIONALITÀ DEL DIRIGENTE.
GIOVA ANCHE EVIDENZIARE CHE LART.1 COMMA 54 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2013 OVVERO LA LEGGE 228/2012. SI RIFERISCE SOLAMENTE ALLE FERIE FRUIBILI CON L’ART.13 DEL CCNL E IN NESSUN MODO ABROGA L’ART.15 COMMA 2 E IL SUO ULTIMO PERIODO, COME GIÀ EVIDENTEMENTE SPIEGA L’ARAN QUASI DUE ANNI DOPO LA LEGGE 228/2012. PER CUI È ACCLARATO CHE I GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO POSSONO ESSERE FRUITI FINO AD UN MASSIMO DI NOVE GIORNI CON BUONA PACE DELLA LEGGE N.228 DEL 29 DICEMBRE 2012 E PROT. N. 17637 DEL 18.12.2014DI TUTTI QUEI DIRIGENTI SCOLASTICI CHE VORREBBERO IMPEDIRE QUESTO DIRITTO CONTRATTUALE AI DOCENTI.
PER TUTTO QUANTO SOPRA, INVITIAMO I DOCENTI A PORTARE A CONOSCENZA DI QUESTA ORGANIZZAZIONE SINDACALE. LE SITUAZIONI DI DINIEGO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DIRIGENTE , SPECIALMENTE SE SUPPORTATA DALLA PERSONALE E DISCREZIONALE VALUTAZIONE DIRIGENZIALE DEI MOTIVI ADDOTTI IN DOMANDA DA PARTE DEL DIPENDENTE” OVVERO DALLA IMPOSSIBILITA’ DI REPERIRE DOCENTI PER LA SOSTITUZIONE.