ACCESSO A SCUOLA PERSONALE NON VACCINATO E ASSENZA PER EFFETTUARE TAMPONE

Nel caso in cui vi fosse personale non vaccinato che, comunque, intende accedere a scuola seguendo quelle che sono le prescrizioni ministeriali, si fa presente che detto personale ove decidesse di fare il tampone per verificare il suo stato di negatività al covid-19, potrebbe anche prendere un giorno di malattia per visita specialistica finalizzata al controllo, tramite tampone, del suo stato clinico.

Per usufruire però di tale congedo occorre dimostrare a scuola che il presidio medico ove si deve effettuare il tampone è aperto solo in orario antimeridiano e che quindi si è costretti a recarsi in detto orario. Ovviamente, la prestazione verrà certificata dal predetto presidio e sarà valida per le 48 ore decorrenti da quando è stato effettuato l’accertamento.

È bene specificare che se l’assenza del docente per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08, per cui il docente ha diritto soltanto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Si tratta di una trattenuta che oscilla tra i 5 e i 9 euro circa, a seconda della classe stipendiale.

Per evitare trattenute stipendiali dovute alla richiesta del giorno di malattia per svolgere visita specialistica, è possibile chiedere una giornata di permesso retribuito (per i docenti a tempo indeterminato), ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola, oppure è possibile chiedere anche un permesso breve (anche per i docenti a tempo determinato) ai sensi dell’art.16 del medesimo contratto.

È utile ricordare che con il CCNL scuola 2016-2018, all’art. 33, è stata introdotta la norma sulle assenze per l’espletamento di visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici per il personale ATA.

Al comma 1, del suddetto art.33 del CCNL scuola, è specificato che ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e   sono sottoposti alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Se l’assistente amministrativo, il tecnico di laboratorio o l’ausiliario dovesse decidere di prendere un permesso orario per una visita specialistica, piuttosto che l’intera giornata di lavoro, allora questi permessi orari non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Nel comma 4 dell’art.33 del CCNL scuola 2016-2018 è scritto che ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Data la particolarità della prestazione, non sarebbe male se da parte del  Ministero dell’Istruzione fossero dettate  istruzioni operative sulle modalità che un docente ha di fare un tampone ogni 48 ore, e spiegare se potrà, come sembra possibile dalle norme contrattuali, o non potrà prendere un giorno di malattia 

Si ricorda che norma che regola le assenze per malattia degli insegnanti a tempo indeterminato è l’art.17 del CCNL scuola 2006-2009, per il personale assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, si applica invece l’art.19 comma 3 del CCNL 27.11.2007.

Per le malattie del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali retribuiti al 50%.