L’ARTICOLO 5 DEL D. LGS 33/2013, COME NOVELLATO DAL D. LGS 97/20161 , INTRODUCE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO (A DECORRERE DALLO SCORSO 23 DICEMBRE) L’ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, SULLA SCORTA DELL’ESPERIENZA MATURATA NEI PAESI ANGLOSASSONI CON IL MODELLO FOIA (FREEDOM OF INFORMATION ACT).
CON TALE DISCIPLINA SI ASSICURA LA POSSIBILITÀ, PER TUTTI I CITTADINI, DI CONOSCERE LE INFORMAZIONI, I DATI E I DOCUMENTI NELLA DISPONIBILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI E AFFERENTI ALL’ORGANIZZAZIONE E ALL’ATTIVITÀ DELLE STESSE, DATI CHE POTRANNO ESSERE RICHIESTI E APPUNTO CONOSCIUTI NEL RISPETTO DEI LIMITI RIVENIENTI DALL’ESIGENZA DI TUTELARE INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, QUALI INDIVIDUATI ESPRESSAMENTE AI COMMI 1 E 2 DELL’ART. 5 BIS DEL DECRETO TRASPARENZA (D. LGS. 33/2013).