Nelle bozze e nella preintesa sul rinnovo del CCNL del personale della scuola era stato già previsto che, per accedere nelle nuove graduatorie del personale ata, fosse necessario essere in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
Tale requisito, non era stato “identificato” con esattezza e compiuta “declinazione”, tanto che molti aspiranti, in possesso del titolo informatico scaduto, oppure non in possesso di alcun titolo ovvero in possesso di titoli che non riportavano tale dicitura, si sono subito preoccupati di conseguire il titolo informatico che riportasse espressamente l’indicazione contenuta nell’ipotesi di contratto.
Il 18 gennaio 2024 le cosiddette OO.SS. rappresentative, firmavano il contratto, a scioglimento della riserva contenuta nell’ipotesi sottoscritta in precedenza, e all’art. 59 comma 10 stabilivano con l’ARAN “I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l’accesso dall’esterno previsto dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse”.
A questo punto, dobbiamo prima di tutto evidenziare che il nuovo ordinamento del personale ATA, così come definito al Capo I del CCNL, entra in vigore il 1° maggio 2024, come previsto dal comma 1 dell’art. 59.
Improvvisamente, e in maniera innovativa rispetto alla preintesa già sottoscritta, le cosiddette OO.SS. rappresentative, unitamente all’ARAN, aggiungevano, a loro dire per meglio chiarire il contenuto di quanto indicato all’art. 59 COMMA 10, con una dichiarazione congiunta (la n.5) il seguente testo “Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.
Nelle intenzioni delle cosiddette OO.SS. rappresentative la dichiarazione congiunta doveva servire a specificare che la CERTIFICAZIONE doveva contenere i seguenti requisiti:
- deve essere rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia;
- deve essere in linea con le normative europee in materia (’e-Competence Framework for ICT Users “e-CF” e DigComp Framework 2.2 – la conformità al DigComp 2.1 potrebbe non essere valida, nel merito si attende conferma dal Ministero);
- deve essere registrata ad Accredia;
- non deve essere scaduta; pertanto occorrerà valutare la validità di un’eventuale certificazione già conseguita, sempre che sia in linea con i primi 3 requisiti. Dovrebbe essere sufficiente contattare l’ente che ha rilasciato il certificato e farsi rilasciare dichiarazione di validità e conformità alla normativa europea. Nel caso non lo fosse, il titolo dovrebbe essere aggiornato, sostenendo un esame.
Insomma, per farla breve, veniva identificato un ente mai comparso in precedenza – ACCREDIA – presso cui gli enti, abilitati prima dal Ministero a rilasciare i titoli, dovevano essere accreditati, i corsi stessi dovevano essere registrati presso il suddetto ente ACCREDIA, e altri requisiti espunti nella dichiarazione congiunta.
Quindi, una novità rispetto alla preintesa già sottoscritta in precedenza e che ha creato e sta creando grande incertezza nel conseguimento del titolo richiesto ovvero incertezza da chi è in possesso di titolo informatico o ha conseguito titolo di certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica semmai non riconosciuto da ACCREDIA.
Genericamente, poi, le stesse OO.SS. che hanno sottoscritto la dichiarazione congiunta, si sono affrettate a indicare che alcune certificazioni che fino ad ora sono considerate valide ai fini del punteggio, potrebbero non soddisfare i requisiti specifici per essere riconosciute come certificazioni internazionali di alfabetizzazione digitale, titolo indispensabile per accedere o restare nelle graduatorie ata (eccetto per il profilo di coll.scol.co). Infatti, proprio in virtù del nuovo ordinamento del personale ata, che si ripete comunque entra in vigore il 1^ maggio 2024, il titolo previsto diventa requisito di accesso nelle varie tipologie di profilo professionale (ad eccezione del collaboratore scolastico) e non più solo come titolo valutabile. E’ da ritenersi, invece, che le normali, se così si può dire, certificazioni informatiche (Pekit, Eipass,ECDL,etc) comunque dovrebbero restare valide per l’attribuzione di punti da 0,50 a 0,60.
In definitiva, con il nuovo contratto collettivo nazionale scuola, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale viene identificata come requisito di accesso per tutti i profili ATA (assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore scolastico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari) ad eccezione del collaboratore scolastico.
Insomma, nessun chiarimento, anzi tutt’altro, anche se a nostro avviso il titolo individuato dalle cosiddette OO.SS. rappresentative e dall’ARAN dovrebbe servire solo come titolo di accesso, restando ferma la valutazione degli altri titoli informatici.
Passiamo, ora, ad esaminare come è stata declinata dal contratto la diversa situazione degli aspiranti, già inclusi nelle graduatorie ata ovvero che intendono includersi per la prima volta:
- ASPIRANTE che si inserisce per la prima volta nelle graduatorie ATA ha l’obbligo di possedere questo certificato internazionale di alfabetizzazione digitale rilasciato da ente accreditato presso ACCREDIA e lo stesso corso deve essere riconosciuto da ACCREDIA. Il titolo deve contenere queste precise attestazioni
- ASPIRANTE già iscritto nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, che ha maturato almeno un giorno di servizio e non possiede il suddetto titolo, ha a disposizione un anno di tempo per conseguire il titolo di cui trattasi.
- ASPIRANTE già iscritto nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA che non ha maturato almeno un giorno di servizio deve, invece, possedere la certificazione al momento della presentazione della domanda, altrimenti decade dalla graduatoria.
Nel frattempo, il governo, attraverso alcune forze politiche di maggioranza, ha presentato un emendamento al D.L. milleproroghe, che deve essere convertito in legge entro la fine di questo mese, con il quale, stante questa situazione di incertezza (fra quanto scritto in maniera quasi “da colpo di mano” da parte delle cosiddette OOSS. rappresentative il 18 gennaio 2024) con cui si differisce la pubblicazione della Ordinanza Ministeriale che dovrebbe disciplinare l’aggiornamento delle graduatorie al 2025 con l’ovvio slittamento delle domande di inclusione/aggiornamento.
Le stesse OO.SS. firmatarie del contratto, si sono opposte allo slittamento (ossia quelle stesse che hanno provocato la situazione di confusione e …) invitando il governo a rivedere l’emendamento con una modifica che consenta l’aggiornamento nel 2024 e lo spostamento al 2025 per il conseguimento del nuovo titolo informatico.
Ad oggi, sembrerebbe che tale invito al governo di non modificare la data di indizione del concorso per titoli venga accolta mediante lo spostamento al 2025 per il conseguimento della più volte citata nuova certificazione informatica. In questo modo, tutti potranno produrre domanda, a prescindere dal possesso di tale titolo che, comunque, dovranno conseguire prevedibilmente entro maggio 2025.
In tutta questa “paradossale situazione ” il Ministero dell’Istruzione e del Merito ben si guarda dal fornire un elenco ufficiale delle certificazioni che rispettano tutti i requisiti richiesti dal CCNL, in ciò contribuendo ad aumentare i dubbi e le preoccupazioni di tantissimi aspiranti ( si parla di oltre 1 milione di aspiranti interessati a produrre la domanda) che non sanno quale titolo conseguire, se conseguirlo o rimandarlo in seguito, sottoposti a continui inviti da parte di enti di cui non si è a conoscenza se sono accreditati presso ACCREDIA o meno, e tanto altro ancora.