AGGIORNAMENTO FAQ MIUR PER COMITATO VALUTAZIONE

Il Collegio dei docenti e il Consiglio d\’Istituto hanno titolo a definire i criteri valutativi per il riconoscimento del merito?

La legge 107/2015, comma 129, non lascia dubbi interpretativi in proposito: è il comitato che individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa.
Nell\’adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza vincoli di sorta.
Tuttavia il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo decidere di considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d\’istituto o da altro soggetto (assemblea dei genitori, degli studenti).

La legge 107/2015 individua come base per la definizione dei criteri valutativi tre distinte aree. Il Comitato deve definire i criteri su ogni area oppure può anche escluderne una o due?

In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree, eventualmente assegnandovi valore e pesi diversi.
È altrettanto opportuno che non vengano individuate altre aree diverse da quelle indicate dalla legge, mutuandole, ad esempio, da contesti istituzionali di altra natura.
In considerazione delle caratteristiche organizzative e strutturali dell\’istituzione scolastica, il Comitato può eventualmente decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti.
In una logica di trasparenza, tali decisioni preliminari, unitamente ai criteri che verranno successivamente adottati, è opportuno che vengano resi pubblici.

Molte istituzioni scolastiche sono strutturate in diversi settori, come, ad esempio, gli istituti comprensivi. È opportuno tener conto della presenza di tali settori per l\’assegnazione del bonus?

La legge non ha previsto in proposito una proporzionalità di assegnazione del bonus per il merito. Il Comitato, pertanto, non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico, pur essendo, ad esempio, quasi sempre minoritario negli istituti comprensivi il settore della scuola dell\’infanzia.
L\’assenza di qualsiasi vincolo normativo in materia lascia piena autonomia decisionale da parte del Comitato che opera avendo a riferimento soltanto le tre aree di esercizio della professionalità indicate dalla legge.
Anche tale criterio di ripartizione è opportuno che venga reso pubblico.