AGGIORNAMENTO GPS: APPORTATE MODIFICHE AL SISTEMA INFORMATIVO. IMPORTANTE

Il Ministero dell’Istruzione ha apportato alcune modifiche al software di gestione delle GPS- SIDI.-

La prima riguarda l’apposizione di un FLAG SULLE ANNUALITÀ DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO PER LE GPS SOSTEGNO II FASCIA
In merito al problema dell’inserimento delle tre annualità di servizio richieste per l’inserimento nelle GPS sostegno di II fascia, è stata effettuata modifica al software in modo da consentire di flaggare come “Annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2021/22″, i servizi dichiarati in occasione dell’aggiornamento 2020 (attualmente non modificabili).

Si ribadisce nuovamente che l’operazione di apposizione del FLAG sulla dicitura annualità di servizio su posto di sostegno serve per consentire il computo delle 3 annualità di servizio ai fini dell’inserimento nelle GPS II fascia sostegno.

Come chiarito dalla FAQ Ufficiale n. 25, la spunta deve essere messa solamente nel caso in cui l’aspirante chieda l’inserimento nelle GPS II fascia sostegno.

“La voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2021/22” va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso.”

Altra modifica risguarda LA SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
In merito alla possibilità di sostituire una certificazione linguistica con un’altra (della stessa lingua) di livello più alto, sarà possibile inserire un nuovo titolo, anche se risulta già un titolo dichiarato. Ad esempio chi ha dichiarato una certificazione di livello B2 potrà dichiararne una di livello C1. Sarà poi l’ufficio a valutare esclusivamente la certificazione di livello più alto.

E’ stata anche apportata una modifica alla possibilità di SOSTITUZIONE DEI TITOLI CULTURALI
Fermo restando il tetto dei titoli valutabili (es: 4 certificazioni informatiche o 3 master e\o corsi di perfezionamento), nel caso in cui uno o più titoli già dichiarati non siano stati validati nella fase di controllo, sarà possibile dichiararne ulteriori in modo da consentire il raggiungimento del massimo punteggio massimo attribuibile per ciascuna voce. Il sistema infatti attribuirà il punteggio rispettando il limite massimo posto al numero dei titoli valutabili.

E’ bene evidenziare alcuni aspetti relativi ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SENZA TITOLO PRESTATO DAI LAURENDI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA. 

Le nuove tabelle titoli allegate all’O.M. 60/2020 non prevedono più la valutazione delle altre attività d’insegnamento, macro categoria nell’ambito della quale veniva precedentemente ricompreso il servizio senza titolo.

Tale punto è stato confermato dalla nota 1290 del 22 Luglio 2020 che ha confermato la non valutabilità degli “altri servizi di insegnamento“.
Tuttavia, nella nota 1290 si afferma che: Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso èvalido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda“.

Sulla base di tale chiarimento:

  • Il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie.
    In tal caso, tale servizio sarà valutato come “specifico” sulla classe di concorso in cui è stato prestato (12 punti per anno) e come aspecifico sulle altre classi di concorso\tipologie di posto (6 punti).
  • Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.

In merito alla valutabilità del servizio, la nota n. 1290 del 22 Luglio 2020 ha chiarito:

L’unica eccezione è prevista per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti,il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria”.

Quindi il servizio svolto dai laureandi in SFP è valutabile, come specifico o come aspecifico (a seconda dei casi), nelle GPS di seconda fascia ed esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria.

Una volta conseguito il titolo di abilitazione (cioè la laurea in Scienze della Formazione Primaria) i candidati potranno iscriversi nelle graduatorie di I fascia.
Come è stato anticipato, il servizio senza titolo è valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie, il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo. Questo significa che in linea teorica il servizio svolto senza titolo diventa in questo caso valutabile anche in I fascia.
Senonché occorre però fare i conti anche con un’altra regola, indicata nelle NOTE al servizio delle tabelle titoli

Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali”.

In sostanza gli anni di servizio svolti durante la frequenza de corsi di abilitazione (TFA, SSIS, PAS, laurea in Scienze della Formazione primaria), non potrà essere valutato né nelle graduatorie di I fascia relative alle classi di concorso né eventualmente nelle graduatorie di I fascia sostegno in cui si sia eventualmente iscritti. Questo perché per tali percorsi viene già attribuito un “bonus” di 42\54\66\72 punti che ricomprende il punteggio per il servizio annuale.

Nello specifico, ai laureati in Scienze della Formazione Primaria vengono attribuiti in I fascia 72 punti (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso), ragione per cui per i 5 anni di durata legale del corso sono già attribuiti 60 punti (5 anni x 12) e di conseguenza l’eventuale servizio prestato in quegli anni non è valutabile. Potrebbe essere valutato invece il servizio prestato al di fuori dei 5 anni di durata legale del corso.

Infine viene ora consentito di CANCELLARE SERVIZI RELATIVI A GRADUATORIE CHE IN FASE DI AGGIORNAMENTO IL CANDIDATO VUOLE  CANCELLARE
Per coloro che cancellano una classe di concorso\tipologia di posto sui quali sono stati caricati servizi, sarà possibile spostare i servizi su un’altra graduatoria, piuttosto che ricaricarli ex novo.

Per esempio chi è inserito nelle GAE Infanzia, non potendo mantenere l’iscrizione (nella stessa provincia) anche su GPS Infanzia, potrà spostare il caricamento del servizio da una GPS all’altra (per esempio su GPS Primaria), senza doverlo ridichiarare nuovamente.