FAQ GAE anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22

1. Domanda: Cosa vuol dire il messaggio: “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”?

Risposta: il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste ( non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva )” si verifica in tutti i casi di “NON TROVATO”, che sono i seguenti:

quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GaE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a polis
In questo caso l’ufficio provinciale, verificato che l’anomalia è nel codice fiscale, deve utilizzare la funzione Reclutamento=>Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente ed Educativo=>Rettifica Anagrafica. Potrebbe non riuscire perchè lo stesso codice fiscale è presente nelle graduatorie d’istituto per altro identificativo. Se si verifica questa circostanza l’ufficio dovrà fare una richiesta AOL di modifica base dati.

quando l’aspirante non è presente nelle GaE
In questo caso l’aspirante non può presentare la domanda, a meno che non rientri nella casistica di personale per cui, a fronte di una eventuale sentenza o provvedimento cautelare, la posizione dell’aspirante non sia presente sul SIDI, ma vi sia un provvedimento che dispone l’inserimento. Solo se rientra in questa casistica l’aspirante dovrà compilare il modello 1 cartaceo e presentarlo all’ufficio scolastico di destinazione, corredato del provvedimento in suo possesso che dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE. L’ufficio, effettuate le verifiche, inserirà l’aspirante qualora ne abbia titolo.

quando la posizione è cancellata, ma non risultano a sistema le condizioni per poter procedere automaticamente al reinserimento
In quest’ultimo caso gli uffici provinciali, procederanno alle necessarie verifiche.

Se le verifiche danno esito positivo, l’ufficio procede al reinserimento e questo comporterà la possibilità, per l’aspirante, di aggiornare la domanda

Se invece le verifiche non danno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.

2. Domanda: Ho titolo al reinserimento in GAE per non aver presentato domanda negli anni precedenti, ma non riesco a presentare la domanda perchè risulto già inserito in GAE con riserva per effetto di provvedimenti cautelari favorevoli. Come posso fare?

Risposta: Poiché l’istanza non consente lo scioglimento della riserva per ricorso pendente, l’aspirante si deve rivolgere all’ufficio per chiedere, ove ne abbia titolo, la cancellazione della riserva “T”. Successivamente potrà accedere all’istanza e procedere con l’opzione “aggiornamento” in quanto già presente nella banca dati delle graduatorie ad esaurimento.

3. Domanda: Sono stato immesso in ruolo con clausola risolutiva per effetto dell’inserimento in GAE a seguito di provvedimento giurisdizionale. Posso aggiornare la mia posizione in graduatoria?

Risposta: No, in quanto l’assunzione in ruolo comporta il depennamento da tutte le graduatorie ad esaurimento.

4. Domanda: Sono inserita nelle GAE della scuola primaria e dell’infanzia: nella sezione G1 (anche E1) dichiarazione dei servizi, a cosa serve la voce rivalutazione del servizio? Fa riferimento solo alla scuola secondaria?

Risposta: Sì, fa riferimento solo alla scuola secondaria in quanto sulla scuola dell’infanzia e primaria non ci sono effetti derivanti dal cambio delle classi di concorso, caso per il quale la rivalutazione dei servizi è stata prevista.

5. Domanda: E’ possibile richiedere la valutazione dei servizi già dichiarati (specifico o non specifico)?

Risposta: Sì, come previsto dalle sezioni E1 e G1 del modello di domanda, ma solo per la scuola secondaria. La rivalutazione, infatti, è prevista nei soli casi in cui più classi di concorso siano confluite in una nuova classe di concorso e questo determini, nella graduatoria di arrivo, un punteggio migliore di quello a suo tempo ottenuto con la conversione automatica.

6. Domanda: La nota 31 del modello di domanda recita: “31. Indicare la graduatoria solo se si riferisce al servizio non specifico che si valuta al 50%…..”mentre l’istanza obbliga alla dichiarazione del codice della graduatoria su cui il servizio è stato prestato, anche quando il servizio da dichiarare è specifico. In tale ultimo caso, rischio che il servizio venga valutato al 50% se popolo il campo “graduatoria” nella dichiarazione dei servizi?.

Risposta: No, la verifica se è al 50% o al 100% è operata dal sistema automaticamente in funzione dell’anno in cui il servizio è stato svolto. Infatti, poichè a decorrere dall’a.s. 2017/2018 è intervenuto il cambio dei codici delle classi di concorso e quindi lo stesso codice potrebbe essere specifico (e quindi valutato al 100%) o aspecifico (e quindi valutato al 50%) in funzione dell’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato, è corretto dichiarare sempre la graduatoria su cui è stato svolto il servizio. Quindi, fino all’a.s. 2016/17 devono essere indicati i codici previsti dal D.M. 39/98 e dal D.M. n. 201/99, mentre dal 2017/18 devono essere indicati i codici del D.P.R. 19/2016.

RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI SPECIFICI 

D) Chi può chiedere l’inserimento nelle graduatorie a Esaurimento (GAE)?

R) Possono presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie GAE i docenti che chiedono:

  • l’aggiornamento del punteggio;
  • di essere reinseriti, non avendo presentato domanda nei precedenti aggiornamenti;
  • la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o avendo ottenuto lo scioglimento della stessa.
  • il trasferimento da una provincia a un’altra.

D) Quando scade la domanda per l’aggiornamento, per il reinserimento e per il trasferimento di provincia?

R) La domanda scade il 4 aprile del 2022

D) La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, dove va presentata?

R) La domanda va indirizzata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio precedente.

D) Il candidato non inserito nelle GAE perché non ha presentato domanda nel precedente triennio a chi deve intestare la domanda di reinserimento?

R) La domanda di reinserimento dovrà essere intestata all’UST dalle cui graduatorie a esaurimento il candidato era stato cancellato. Nel caso in cui il candidato intenda trasferirsi nelle GAE di altra provincia, deve intestare la domanda alla nuova sede territoriale.

D) Attraverso quale procedura va presentata la domanda?

R) la domanda va presentata in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS) ” previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS) ”.

D) Se un candidato invia la domanda con modalità diverse da quella telematica cosa succede?

R) Le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

D) I titoli posseduti o conseguiti in seguito all’aggiornamento dell’ultimo triennio, vanno allegati?

R) Tutti i titoli, di cui si chiede la valutazione, vanno dichiarati senza produrre alcuna certificazione ad eccezione di:

  • certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
  • titoli artistici – professionali che devono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.

D) Un candidato che a parità di punteggio è stato inserito con precedenza in graduatoria ha diritto a mantenere tale precedenza?

R) Sì. Soltanto se il candidato compili le apposite caselle della relativa sezione, nel caso non dovesse compilare le relative caselle, non sarà riconfermata la precedenza.

D) Un candidato in possesso del diritto di beneficiare della priorità prevista dagli artt. 21 e 23 della legge 104/92 deve confermare tale diritto?

R) Per confermare il diritto di priorità deve compilare la sezione specifica e documentare tale diritto secondo la normativa vigente in materia.

D) Entro quale data un candidato deve acquisire il titolo per beneficiare della priorità nella scelta della sede

R) Il titolo per beneficiare della priorità nella scelta della sede deve essere acquisito entro la scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza; precisamente entro il 4 aprile del 202

D) un candidato inserito in due graduatorie GAE di provincie diverse, per confermare le stesse graduatorie per le stesse province deve presentare un’unica domanda?

R) Assolutamente no. Il candidato che risulta inserito in due graduatorie di province diverse, deve presentare due domande una per ogni provincia.

D) Un candidato iscritto in due graduatorie diverse e in province diverse può trasferire la sua iscrizione per una sola graduatoria e per una sola provincia?

R) Sì. Il candidato può chiedere il trasferimento da una o da entrambe le province.

D) I servizi prestati dopo la scadenza del triennio scorso, (16 maggio 2019) come vanno dichiarati?

R) I servizi svolti dopo il 16 maggio, relativi all’anno scolastico 2018/2019, vanno dichiarati soltanto se per quell’anno scolastico (2018/2019) non sia stato raggiunto il punteggio massimo previsto per anno scolastico.

D) I candidati che non avevano presentato domanda nel triennio precedente e chiedono il reinserimento nella graduatoria con quale punteggio saranno reinseriti?

R) I candidati che chiedono la riammissione on graduatoria, saranno reinseriti con il punteggio posseduto antecedentemente, più i titoli conseguiti entro la data di scadenza del 4 aprile 2022.

D) Un candidato che ha conseguito un titolo di accesso con un punteggio più vantaggioso, può sostituirlo?

R) Secondo quando espresso nel decreto 60, all’art. 2 comma 4 il titolo può essere sostituito e il punteggio rideterminato.