ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: NESSUN COMPENSO PER I DIRIGENTI SCOLASTICI

IL MIUR HA INVIATO ALLE SCUOLE LA NOTA PROT.3355 DEL 28 MARZO CON CUI FORNISCE CHIARIMENTI RELATIVI AD ALCUNI ASPETTI NORMATIVI RELATIVI AI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 

MOLTO IMPORTANTE LA FAQ N.6 CON CUI SI FA DIVIETO DI CORRISPONDERE AL DIRIGENTE SCOLASTICO COMPENSI PER I PROGETTI DI ALTERNANZA, MENTRE E’ POSSIBILE CORRISPONDERE AL DSGA COMPENSI PER L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

DOMANDA: Possibilità di corrispondere compensi al DSGA e al Dirigente scolastico per attività di alternanza scuola lavoro . Relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro previste dall’articolo 1, comma 33 e seguenti della legge 107/2015, al DSGA può competere un compenso per l’attività amministrativa e contabile ad essi conseguente?
RISPOSTA: Come per tutti i progetti elaborati dalla scuola, è opportuno sottolineare il lavoro che il DSGA, in raccordo con il DS, effettua nella predisposizione delle schede finanziarie da allegare ai progetti di alternanza scuola lavoro, oltre alle ricadute in termini amministrativi e contabili sui processi di lavoro dell’istituzione scolastica.
Considerando che l’attività di alternanza scuola lavoro interessa la totalità degli studenti delle classi terze e quarte e, dal prossimo anno scolastico, anche delle quinte, non si può disconoscere l’aggravio di lavoro che ciò comporterà a carico delle segreterie delle istituzioni scolastiche e dei DSGA preposti.
Per i compensi spettanti al DSGA occorre tener presente l’orientamento espresso dall’ARAN in data 18/1/2015 pubblicato al seguente indirizzo:

http://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3745-scuola- trattamento-economico/6180-scu089orientamenti-applicativi.html

in cui si precisa che “Ai sensi dell’art. 89 del CCNL 29.11.2007, come riformato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j (quota variabile della indennità di amministrazione)esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto. Sulle regole e i poteri della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, questa Agenzia ritiene utile richiamare il D.I. n. 44 del 2001”.
Pertanto, il DSGA può svolgere prestazioni aggiuntive oltre l’orario settimanale di lavoro, come da contrattazione di istituto, in caso di attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti e, vista la particolarità e la specificità della sua funzione, può recuperare l’eccedenza oraria, attraverso lo strumento di flessibilità organizzativa del proprio lavoro, previsto dal CCNL del 2006/09. In alternativa, il DSGA può richiedere un compenso economico calcolato sulle ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di lavoro settimanale e documentate per attività connesse a progetti o attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL 2007 che alimentano il FIS.
Tale compenso si ritiene possa essere richiesto a valere sulle risorse legate ai progetti di alternanza scuola lavoro finanziati dalla legge 440/97, ovvero sui fondi stanziati dalla legge 107/2015 per l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

DOMANDA; Relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro previste dall’articolo 1, comma 33 e seguenti della legge 107/2015, il Dirigente scolastico può essere retribuito per l’attività di progettazione e coordinamento di dette attività?

RISPOSTA: In merito ai compensi del Dirigente scolastico, vale in generale il principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale il trattamento economico “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti […] nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”. Tale principio vale per tutte le attività ordinamentali obbligatorie strettamente connesse alla pubblica funzione esercitata dal dirigente, per il cui svolgimento il medesimo viene valutato sulla base degli obiettivi assegnatigli. Si ricorda, tuttavia, che il CCNL vigente per i dirigenti del comparto Scuola prevede che “il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare: a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media; b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale; c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre; d) funzione di Commissario governativo; e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20; f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali; g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali; h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente. In deroga a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del D.lgs. n.165/2001, i compensi relativi ai suddetti incarichi, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente”. La legge 107/2015 non ha abrogato o modificato le modalità di attribuzione dei compensi economici relativi al personale scolastico, per cui allo stato continua a sussistere la distinzione tra:

 attività ordinamentali obbligatorie, costituite da funzioni, compiti e incarichi attribuiti ai dirigenti in ragione dei loro pubblici uffici e determinanti ai fini della valutazione, per le quali vale il principio di onnicomprensività;

 incarichi aggiuntivi di natura obbligatoria e non declinabili, formalmente conferiti dal MIUR e dalle Direzioni regionali, per i quali, in deroga al principio generale dell’onnicomprensività, i compensi sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. Pertanto, considerato lo specifico ruolo istituzionale del dirigente scolastico e l’inserimento dell’alternanza scuola lavoro tra le attività ordinamentali obbligatorie, non è ipotizzabile un compenso specifico legato alla progettazione e al coordinamento dei suddetti percorsi.