E’ stato pubblicato nella G. U. n.138 del 16 giugno 2017, il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88, entrato in vigore dal 17 giugno 2017, APPLICAZIONE ANTICIPO PENSIONISTICO GRATUITO
La domanda deve essere presentata all’I.N.P.S. entro il 15 luglio nel caso di requisiti maturati entro il 2017; coloro che maturino i requisiti entro il 31.12.2018, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.
L’invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica tramite i canali istituzionali secondo le modalità indicate al par. 7 della circolare n. 100 dell’INPS.
Il cittadino può rivolgersi a un patronato oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito http://www.inps.it/. Si rammenta, a tal fine, che è necessario essere in possesso delle credenziale di accesso: PIN INPS, SPID, CNS.
Possono beneficiare dell’APE sociale i residenti in Italia iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, alla data di accesso al trattamento, siano in possesso dei seguenti requisiti
- a) abbiano compiuto almeno 63 anni di età;
- b) si trovino in una delle seguenti condizioni:
- siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante. In tutte le suddette ipotesi i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
- assistano da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e siano in possesso diun’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al decreto (ATTIVITA’ GRAVOSE) e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;
- “si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti la decorrenza dell’Ape sociale, le stesse attività lavorative non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi (anche frazionato) e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza dell’APE, per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30 ovvero 36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta.
Il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Tenuto conto che l’APE sociale non costituisce un trattamento pensionistico (ma è un’indennità), non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/ 36 anni, eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento.
L’indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).
La rata non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).
PARTICOLARMENTE INTERESSATI PER LA SCUOLA SONO I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI AL PUNTO 4
TUTTI COLORO CHE HANNO NECESSITA’ DI ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, RICORDANO CHE I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER IL 2017 NON SARANNO SUFFICIENTI A COPRIRE TUTTE LE ISTANZE PER CUI VI SARA’ UNA GRADUATORIA IN RAGIONE DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, POSSONO RECARSI PRESSO LA NOSTRA SEDE CHE HA ORGANIZZATO UNO SPECIFICO SERVIZIO CURATO DALLA EX RESPONSABILE DELL’UFFICIO PENSIONI DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI – SIG.RA CARMEL FRASCELLA
ORARIO DI RICEZIONE: LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,30-
SI CONSIGLIA DI PORTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI, COMPRESE DOMANDA DI RISCATTO, RICONGIUNZIONE O COMPUTO E DECRETI DI RICONOSCIMENTO AI FINI PENSIONISTICI SE IN POSSESSO.
IL DPCM : APE SOCIAL ALL 3 G.U. circ 100 del 16-06-2017_ (1)
LA CIRCOLARE INPS LAVORATORI PRECOCI:Circolare numero 99 del 16-06-2017
LA CIRCOLARE INPS PER APE SOCIAL: Circolare numero 100 del 16-06-2017