Numerosi docenti, specialmente quelli “traghettati” al Nord (usiamo questo termine in quanto sembrerebbe che, ad alcuni pòlitici della parte governativa e giornalisti dagli stipendi d’oro, non sia gradito il termine “deportazione” perchè riecheggia situazioni ben più gravi – a loro dire-), ci stanno chiedendo di fare chiarezza sulla normativa disciplinante l’aspettativa per motivi di famiglia.
Per avere un quadro preciso della situazione occorre prima di tutto ribadire che la norma contrattuale che prevede tale istituto di assenza dal servizio è l’art. 18 del CCNL 2007 – 1^ comma.
Tale norma contrattuale stabilisce, in modo inequivocabile, che l’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957
Ora, i predetti articoli stabiliscono che il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall’art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Ciò evidenziato, appare chiaro che:
1) due aspettative inferiori all’anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi (art.70.1 Dpr 3/57)
2) non si possono prendere aspettative per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art.70.2 Dpr 3/57)
3) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art.70.3 Dpr 3/57).
Per interrompere l’aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo superiore a 6 mesi; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio. Superato questo limite si può chiedere – per motivi di particolare gravità – un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi.
I docenti interessati devono, pertanto, stare attenti a che la durata complessiva dell’aspettativa, se non intervallata da un periodo di servizio di 6 mesi, non superi 12 mesi. In sostanza, se godo di un periodo di aspettativa dal 1.9.2016 al 31.12.2016 (quindi mesi 4), ho ulteriori due possibilità:
a) Interrompo l’aspettativa e riprendo servizio il 1 gennaio 2017, ininterrottamente (si considerano anche le ferie come servizio effettivo) sino al 31.7.2017, con possibilità di richiedere un nuovo periodo di aspettativa che non si cumula con il precedente;
2) Continuare con l’aspettativa dal 1.2. 2017 al 30 giugno 2017 (quindi svolgo un solo mese di servizio), ma in questo caso i due periodi si cumulano ai fini del raggiungimento del limite dei 12 mesi. Ai 4 mesi precedenti occorre aggiungere quindi il nuovo periodo 5 mesi che porta il totale a 9 mesi. Dal 1.8.2017 ho quindi ulteriori possibilità: a) riprendo servizio per mesi 6 (quindi sino al 31.12.2017) per interrompete il periodo e far decorrere il nuovo conteggio come se non avessi preso l’aspettativa precedente; b) oppure ho a disposizione altri 3 mesi di aspettativa che posso usufruire per esempio dal 1.9.2017 al 30 novembre 2017, in questo caso raggiungo il limite dei 12 mesi.
In definitiva, l’aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità; se fruita, invece a periodi separati non può oltrepassare, in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio la durata massima di due anni e mezzo.
Potrà comunque essere richiesto l’ulteriore periodo di proroga per massimo sei mesi.