ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI: ANNOSA QUESTIONE CHE, SPESSO, NON TROVA NELLE SCUOLE RISPETTO DELLE NORME

Ogni inizio d’anno scolastico si ripresenta ormai da tempo l’annosa questione relativa alla assegnazione dei docenti alle classi oppure ai plessi scolastici. Tale situazione, ove non effettuata nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, spesso è motivo di conflitto nelle scuole tanto da mettere anche a repentaglio il regolare inizio delle lezioni in tutta serenità (come il buon senso e il rispetto della legge richiede)

Ed è per questo che, anche per dare esito a numerosi quesiti e problematiche che ci vengono sottoposte, riteniamo utile ripercorrere l’iter normativa che disciplina l’argomento in questione.

Preliminarmente è utile precisare che l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94 prevede che il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e  che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.

Non ci sono dubbi, allora, sul fatto che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio.

La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.

Non appare in discussione, invece, il falso problema dell’assegnazione dei docenti ai plessi che si trovano tutti all’interno dello stesso comune, in quanto si presuppone che nessun disagio venga arrecato ai docenti l’avere le classi tutte in un plesso o tutte in un altro plesso, tale problematica deve essere gestita, secondo quanto innanzi detto, nella procedura relativa all’assegnazione dei docenti alle classi ( a prescindere del fatto della localizzazione in plessi dello stesso comune).

Il problema potrebbe insorgere se il docente dovesse operare su più plessi, avendo le classi divise tra i suddetti plessi, in tal caso il disagio dovrebbe essere compensato in sede di contrattazione di Istituto, prevedendo un qualche tipo di compensazione economica per il disagio della distanza tra i plessi della scuola.

Se invece i plessi si trovassero su comuni diversi, allora bisogna fare attenzione a risolvere il problema in sede di contrattazione d’Istituto trovando dei criteri generali per l’assegnazione del posto su plesso ubicato in comune differente, tenendo conto delle graduatorie interne di Istituto e delle precedenze.

Nel CCNI mobilità 2019-2022 è chiarito che per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 , ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI mobilità 2019-2022.

Anche la Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito, con la sentenza che qui alleghiamo,  le competenze degli organi collegiali in ordine ai criteri di assegnazione dei docenti alle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Infatti, con la pubblicazione della legge 107, i dirigenti scolastici hanno ritenuto che tale competenza fosse riservata, come atto unilaterale, al capo di istituto che ne esplicitava solamente al Collegio dei docenti i criteri che avrebbe seguito nella assegnazione.

Successivamente, sono intervenute varie e contrastanti sentenze in materia, facendo ritenere che tale atto fosse anche di competenza della contrattazione di istituto.

Con la sentenza che si allega, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del Ministero dell’Istruzione, ha definitivamente sancito che :

  1. al Consiglio di istituto spetta la decisione, vincolante per il dirigente scolastico, circa i criteri da seguire nell´assegnazione dei docenti alle classi;
  2. al Collegio dei docenti spetta il diritto-dovere di emanare un parere tecnico, che possa dare forza alla motivazione del provvedimento finale;
  3. al dirigente scolastico spetta l´onere di dare attuazione ad entrambe le delibere.

La Corte ha anche sancito che il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto viola i principi di correttezza e buona fede. E tale violazione rende illegittimo e inefficace l´atto eventualmente adottato dal dirigente scolastico in maniera difforme dalla sopra menzionate procedure. 

SENTENZA DELLA CORTE CASSAZIONE