ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE 2024: LA MODULISTCA AGGIORNATA DA SCARICARE E COMPILARE

Nei nostri precedenti comunicati, atteso che il Ministero dell’Istruzione non aveva messo a disposizione tutti i modelli di domanda (per chi deve fare la domanda cartacea) e modelli di dichiarazioni, abbiamo allegato modelli del 2023 adattabili

Finalmente il Ministero ha aggiornato la pagina del proprio sito e ha allegato nuovi modelli.

Ciò rilevato, precisiamo che le domande di UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA vanno prodotte in modalità online collegandosi al sito ministeriale di ISTANZE ONLINE e allegando le dichiarazioni richieste.

Alcune tipologie di personale, però, sono costrette  a produrre l’istanza in modalità cartacea.

Le domanda in modalità cartacea (non quindi utilizzando il sistema informatico del MIM) vanno prodotte da :

  • tutto il personale Ata 
  • il personale educativo
  • docenti che, pur avendo superato l’anno di prova, risultano ancora tempo determinato fino al 31 agosto 2024 e tempo indeterminato dal 1.9.2024  (docenti che pur vincolati devono essere in possesso di determinati requisiti per poter produrre domanda di assegnazione provvisoria)

Normativa

MODULISTICA 2024:

  1. Modulo U1 2024
  2. Modulo U2 2024
  3. Modulo U3 2024
  4. Modulo U4 2024
  5. Modulo AP1 2024
  6. Modulo AP2 2024
  7. Modulo AP3 2024
  8. Modulo AP4 2024
  9. Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
  10. Modulo UR1 2024
  11. Modulo UR2 2024
  12. Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
  13. Autodichiarazione servizio su sostegno
  14. Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
  15. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
  16. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
  17. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
  18. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado
  19. ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
  20. ALLEGATO H Dichiarazione lavoratrici vittime di violenza
  21. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola dell’infanzia
  22. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola primaria
  23. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di primo grado
  24. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di secondo grado

SI ALLEGANO, INOLTRE, 

SI ALLEGANO, INOLTRE, I

SI RINNOVA IL CORTESE INVITO AGLI ISCRITTI CHE SI RECHERANNO IN SEDE, PRENOTANDO OVVIAMENTE APPUNTAMENTO, PER OTTENERE CONSULENZA ED ASSISTENZA, DI  COMPILARE LE DICHIARAZIONI ALLEGATE,  SECONDO LE PROPRIE SITUAZIONI, E MEMORIZZARLE  SU UNA PEN-DRIVE. I NOSTRI ESPERTI PROVVEDERANNO AL  CONTROLLO  E, OVE NECESSARIO, APPORTERANNO LE DOVUTE RETTIFICHE.

TALE PROCEDURA AGEVOLA LA CONSULENZA E I TEMPI DI SVOLGIMENTO DI TUTTA L’ASSISTENZA.

PARTICOLARE ATTENZIONE SI RICHIEDE AI DOCENTI ATTUALMENTE A TEMPO DETERMINATO (NOMINATI DA GPS SOSTEGNO 1^ FASCIA O CONCORSO STRAORDINARIO BIS) IN ORDINE ALLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI NECESSARIE PER POTER USUFRUIRE DELLE DEROGHE PER PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE. 

A TAL FINE, SI FA PRESENTE CHE, A NOSTRO AVVISO, PUO’ USUFRUIRE, PER ESPRESSA PREVISIONE DEL CCNI, ANCHE IL DOCENTE CHE SIA:

  • coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118. In tal caso è importante allegare la relativa documentazione medica oltre che la dichiarazione 

NORMATIVA: ART.2 COMMI 2 E 3 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971 N.118

comma 2. (Nuove norme e soggetti aventi diritto). – Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (1).
Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (2).
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi

comma 3: Fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all’assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all’articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione viciniore.
Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all’erogazione dell’assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L’assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanità.
L’assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero della sanità, ai fini dell’assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.

MODIFICHE LEGISLATIVE SUCCESSIVE:

(1) Vedi, anche, l’art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.509
(2) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989, n. 346 (G.U. 28 giugno 1989, n. 26 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.
(3b) L’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo»; la medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».