COME E’ NOTO I DOCENTI SODDISFATTI NEL MOVIMENTO INTERPROVINCIALE IN UNA SEDE SCOLASTICA O SU AMBITO DELLA PROVINCIA DI RICONGIUNGIMENTO, NON POSSONO PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.
L’UNICA ECCEZIONE RIGUARDA COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PRECEDENZA PREVISTI DAL CCNI SULLA MOBILITA’ ANNUALE.
IN OGNI CASO, I DOCENTI TITOLARI DI POSTO COMUNE O DI CATTEDRA, SE IN POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO, POSSONO PRODURRE, COMUNQUE, DOMANDA DI UTILIZZAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO IN DEROGA AL DIVIETO IMPOSTO DAL CCNI