ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE PER DOCENTI CON VINCOLO: PRECISAZIONI

Come abbiamo più volte precisato è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale da parte dei  docenti che, seppur vincolati alla permanenza triennale nella sede assegnata all’atto dell’incarico annuale finalizzato al ruolo,  rientrino in una delle seguenti deroghe:

  1. Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  2. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
    • Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
    • Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    • Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    • Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3)
    • Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4)
    • Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Quindi, appare evidente che il docente vincolato, che si trova in una delle suddette situazioni,  può, ricorrendo sempre le condizioni necessarie per richiedere l’assegnazione provvisoria ( e cioè  ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria; ricongiungimento al genitore) produrre domanda di mobilità annuale. 

In particolare, viene posto il problema del docente che abbia un parente entro il terzo grado, soggetto con disabilità grave,  per il quale chiede la deroga dal vincolo di permanenza nella sede assegnata in altra provincia all’atto dell’assunzione nell’a.s. 2023/2024. 

A tal proposito giova analizzare compiutamente quanto previsto dalla accordo sottoscritto il 27 giugno 2024 tra i rappresentati del Ministero dell’Istruzione e del Merito e i cosiddetti sindacati rappresentativi (CGIL-CISL-SNALS-GILDA ANIEF).

In tale accordo, viene previsto che il parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4) può chiedere l’assegnazione provvisoria.

Con tale disposizione, in sostanza, affinchè il docente che abbia per esempio una zia possa chiedere la deroga per richiedere l’assegnazione provvisoria, occorre prima di tutto che sia CONVIVENTE e che durante l’a.s. 2023/24 abbia chiesto i riposi previsti dalla legge 104, nonchè il presupposto che i soggetti di cui ai punti 1,2,3 e 4 si trovino in situazione di reale impedimento a prestare assistenza al soggetto disabile (tali situazioni devono essere documentate o dichiarate dagli stessi soggetti obbligati all’obbligo di assistenza al parente disabile perchè in una situazione di più stretto legame parentale con tale soggetto (nel nostro caso la zia).